Danno morale ed esistenziale: diversa la valutazione rispetto al danno biologico
La terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza del 22 settembre 2015 n. 18611 ha ribadito il principio secondo cui le due fattispecie di danno morale e danno esistenziale debbano essere valutate differentemente rispetto al danno biologico ed ha, inoltre, confermato la circostanza per cui una mera valutazione tabellare, ai fini del calcolo delle somme dovute a titolo di risarcimento del pregiudizio subito dalla vittima, sia da considerare incongrua.
Il fatto oggetto della decisione da parte dei Giudici di legittimità riguardava il ricorso proposto da un soggetto il quale, a seguito di un incidente derivante da un’imprudente manovra da parte del conducente di un veicolo industriale, riportava gravissime lesioni personali ed agiva per vedersi riconosciuto il risarcimento danni contro la società proprietaria del veicolo e la relativa compagnia assicuratrice del veicolo.
Nei primi due gradi di giudizio, pur essendo riscontrata l’esclusiva responsabilità del conducente del mezzo, era liquidata, a titolo di risarcimento del danno, una somma ritenuta del tutto insufficiente per il ristoro integrale del pregiudizio patito.
Veniva, quindi, proposto ricorso alla Suprema Corte per il mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro (derivante dalla perdita totale della capacità produttiva), nonché per omessa compensazione dei danni esistenziali, morali, estetici e sessuali.
La domanda è stata accolta dalla Corte di Cassazione che, nel riformare la decisione, specificava come la Corte di seconde cure aveva “reso un omaggio ai dicta delle Sezioni Unite del 2008”, giungendo però, “ad una liquidazione incongrua ed iniqua del danno non patrimoniale nelle sue componenti esistenziali rilevanti e morali di sofferenza e dolore”, definendo quindi la decisione della Corte d’Appello “errata in punto di diritto e illogica in punto di carenza motivazionale”.
Conclude la Corte di Cassazione “tutte queste componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano meritano una migliore attenzione rispetto al calcolo tabellare dove la personalizzazione è pro quota, mentre deve essere ad personam”.
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Il fatto oggetto della decisione da parte dei Giudici di legittimità riguardava il ricorso proposto da un soggetto il quale, a seguito di un incidente derivante da un’imprudente manovra da parte del conducente di un veicolo industriale, riportava gravissime lesioni personali ed agiva per vedersi riconosciuto il risarcimento danni contro la società proprietaria del veicolo e la relativa compagnia assicuratrice del veicolo.
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