Diritto di famiglia
Published On: 23 Maggio 2015Categories: Articoli, Diritto civile, Diritto di famigliaBy

Convivenza more uxorio, la determinazione dell'assegno di mantenimento

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 10192/15 depositata il 19 maggio, è tornata a pronunciarsi sugli effetti della convivenza more uxorio e sulla determinazione dell’assegno di mantenimento.

Il caso trae origine dalla richiesta di rideterminazione dell’importo dell’assegno di mantenimento avanzata dal coniuge beneficiario, a seguito della cessazione del rapporto di convivenza more uxorio che questo aveva instaurato con una terza persona.

Tale rapporto era stato, in passato, posto a fondamento della riduzione dell’importo dell’assegno; venuta meno la convivenza, il coniuge beneficiario chiedeva che fosse riportato all’importo iniziale.

La Suprema Corte, analizzando le argomentazioni poste alla base del ricorso, ha sostanzialmente confermato l’indirizzo giurisprudenziale prevalente per cui in sede di modifica dell’assegno divorzile le vicende sentimentali delle persone coinvolte nel giudizio, vere o simulate che siano, non comportano automatiche ripercussioni economiche e non sono tali da influire automaticamente sull’assetto giuridico del divorzio stesso.

Ciò che infatti deve essere tenuto in considerazione è il mutamento complessivo delle condizioni economiche dei coniugi, valutato in un’ottica comparativa delle situazioni di entrambi.

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Convivenza more uxorio, la determinazione dell'assegno di mantenimento

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 10192/15 depositata il 19 maggio, è tornata a pronunciarsi sugli effetti della convivenza more uxorio e sulla determinazione dell’assegno di mantenimento.

Il caso trae origine dalla richiesta di rideterminazione dell’importo dell’assegno di mantenimento avanzata dal coniuge beneficiario, a seguito della cessazione del rapporto di convivenza more uxorio che questo aveva instaurato con una terza persona.

Tale rapporto era stato, in passato, posto a fondamento della riduzione dell’importo dell’assegno; venuta meno la convivenza, il coniuge beneficiario chiedeva che fosse riportato all’importo iniziale.

La Suprema Corte, analizzando le argomentazioni poste alla base del ricorso, ha sostanzialmente confermato l’indirizzo giurisprudenziale prevalente per cui in sede di modifica dell’assegno divorzile le vicende sentimentali delle persone coinvolte nel giudizio, vere o simulate che siano, non comportano automatiche ripercussioni economiche e non sono tali da influire automaticamente sull’assetto giuridico del divorzio stesso.

Ciò che infatti deve essere tenuto in considerazione è il mutamento complessivo delle condizioni economiche dei coniugi, valutato in un’ottica comparativa delle situazioni di entrambi.

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