Diritto civile
Published On: 22 Novembre 2013Categories: Articoli, Diritto civileBy

Conversione pignoramento immobiliare: la sentenza della Consulta

Con la sentenza n. 309 del 2008, la Corte Costituzionale ha risolto il problema nato dalla modifica dell’art. 495 c.p.c. che disciplina la conversione del pignoramento immobiliare. Infatti il previgente testo prevedeva la possibilità per il debitore di presentare l’istanza per la conversione del pignoramento immobiliare in qualsiasi momento anteriore alla vendita.

La L. 80/2005 ha modificato l’articolo in questione ed ha concesso al debitore la possibilità di proporre l’istanza inderogabilmente prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione.

Il problema sul regime transitorio creatosi col passaggio da un previgente ad un nuovo regime processuale è stato risolto dal Giudice delle Leggi, che, con la predetta sentenza, ha stabilito che: “Ai fini della risoluzione della questione in scrutinio, non è il provvedimento che dispone la vendita dei beni pignorati l’atto con riguardo al quale va identificata la normativa applicabile nel passaggio dal previgente al nuovo regime processuale, secondo il principio tempus regit actum, bensì l’istanza di conversione del pignoramento”.

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Conversione pignoramento immobiliare: la sentenza della Consulta

Con la sentenza n. 309 del 2008, la Corte Costituzionale ha risolto il problema nato dalla modifica dell’art. 495 c.p.c. che disciplina la conversione del pignoramento immobiliare. Infatti il previgente testo prevedeva la possibilità per il debitore di presentare l’istanza per la conversione del pignoramento immobiliare in qualsiasi momento anteriore alla vendita.

La L. 80/2005 ha modificato l’articolo in questione ed ha concesso al debitore la possibilità di proporre l’istanza inderogabilmente prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione.

Il problema sul regime transitorio creatosi col passaggio da un previgente ad un nuovo regime processuale è stato risolto dal Giudice delle Leggi, che, con la predetta sentenza, ha stabilito che: “Ai fini della risoluzione della questione in scrutinio, non è il provvedimento che dispone la vendita dei beni pignorati l’atto con riguardo al quale va identificata la normativa applicabile nel passaggio dal previgente al nuovo regime processuale, secondo il principio tempus regit actum, bensì l’istanza di conversione del pignoramento”.

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