Diritto fallimentare
Published On: 11 Luglio 2012Categories: Articoli, Diritto fallimentareBy

Revocatoria fallimentare

In merito alla dichiarata inefficacia di entrambi i contratti di compravendita, si rammenta che l’azione revocatoria fallimentare del curatore contro i terzi subacquirenti presuppone l’esercizio dell’azione revocatoria contro il primo atto dispositivo e la conseguente revoca di tale atto (Corte di Cassazione, sentenza 10 febbraio 2006, , n. 2977). Pertanto, se il curatore promuove il giudizio di revocatoria fallimentare sia contro il primo acquirente che contro il subacquirente, avrà l’onere di provare la mala fede dell’acquirente e del subacquirente.

In merito alla conseguente condanna delle convenute alla restituzione dell’immobile si rammenta che l’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare produce anche effetti restitutori, poiché, una volta revocato l’atto dispositivo oggetto di essa, il convenuto è obbligato a restituire al Fallimento il bene ottenuto per effetto dell’atto revocato, onde consentirne il relativo assoggettamento all’esecuzione concorsuale.

Tali effetti restitutori costituiscono un’importante differenza rispetto alla revocatoria ordinaria, il cui esito favorevole al creditore istante non fa rientrare il bene nel patrimonio del debitore, ma consente solo allo stesso creditore di aggredirlo presso il terzo acquirente.

Commento alla sentenza n. 2898/2005 del Tribunale Civile di Roma

 

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Revocatoria fallimentare

In merito alla dichiarata inefficacia di entrambi i contratti di compravendita, si rammenta che l’azione revocatoria fallimentare del curatore contro i terzi subacquirenti presuppone l’esercizio dell’azione revocatoria contro il primo atto dispositivo e la conseguente revoca di tale atto (Corte di Cassazione, sentenza 10 febbraio 2006, , n. 2977). Pertanto, se il curatore promuove il giudizio di revocatoria fallimentare sia contro il primo acquirente che contro il subacquirente, avrà l’onere di provare la mala fede dell’acquirente e del subacquirente.

In merito alla conseguente condanna delle convenute alla restituzione dell’immobile si rammenta che l’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare produce anche effetti restitutori, poiché, una volta revocato l’atto dispositivo oggetto di essa, il convenuto è obbligato a restituire al Fallimento il bene ottenuto per effetto dell’atto revocato, onde consentirne il relativo assoggettamento all’esecuzione concorsuale.

Tali effetti restitutori costituiscono un’importante differenza rispetto alla revocatoria ordinaria, il cui esito favorevole al creditore istante non fa rientrare il bene nel patrimonio del debitore, ma consente solo allo stesso creditore di aggredirlo presso il terzo acquirente.

Commento alla sentenza n. 2898/2005 del Tribunale Civile di Roma

 

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