Diritto civile
Published On: 29 Novembre 2013Categories: Articoli, Diritto civileBy

Controricorso in Cassazione: notifica telematica o in cancelleria?

Con sentenza n. 26696/2013 la Cassazione ha ribadito che la notificazione del controricorso presso la Cancelleria della Corte di Cassazione è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della omessa menzione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (sempre da parte del ricorrente).

In altri termini nel caso in cui il ricorrente non elegga domicilio in Roma, ma abbia indicato il proprio indirizzo PEC, il resistente deve necessariamente avvalersi della notifica in forma telematica risultando, eventualmente, inammissibile, la notifica del controricorso presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

Tale affermazione segue il principio esposto di recente dalle Sezioni Unite (n. 10143 del 2012) secondo cui la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’Autorità Giudiziaria dove pende la causa consegue soltanto alla circostanza per cui il procuratore non abbia provveduto, ai sensi degli artt. 125 e 366 c.p.c., all’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

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Controricorso in Cassazione: notifica telematica o in cancelleria?

Con sentenza n. 26696/2013 la Cassazione ha ribadito che la notificazione del controricorso presso la Cancelleria della Corte di Cassazione è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della omessa menzione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (sempre da parte del ricorrente).

In altri termini nel caso in cui il ricorrente non elegga domicilio in Roma, ma abbia indicato il proprio indirizzo PEC, il resistente deve necessariamente avvalersi della notifica in forma telematica risultando, eventualmente, inammissibile, la notifica del controricorso presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

Tale affermazione segue il principio esposto di recente dalle Sezioni Unite (n. 10143 del 2012) secondo cui la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’Autorità Giudiziaria dove pende la causa consegue soltanto alla circostanza per cui il procuratore non abbia provveduto, ai sensi degli artt. 125 e 366 c.p.c., all’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

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