Certificati anagrafici: esenti da bollo se richiesti da studi legali
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 24/E del 18.04.2016, rispondendo ad un interpello del Ministero dell’Interno, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’imposta da bollo dovuta per il rilascio, da parte dei Comuni, dei certificati anagrafici.
Ed infatti, sebbene i certificati anagrafici sono soggetti all’imposta di bollo, fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16, 00, per ogni foglio è prevista la possibilità (nei casi indicati nella tabella, allegato B annessa al citato DPR 642/72) che vengano rilasciati senza il pagamento dell’imposta di bollo.
In ministero dell’Interno, sollecitato da un Ordine Territoriale degli Avvocati, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire quale sia il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, applicabile ai certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari.
A parere dell’Agenzia delle Entrate – contrariamente alla soluzione prospettata dal Ministero nonché alla prassi di molti Comuni Italiani – con l’introduzione del contributo unificato “l’applicazione dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari ha assunto natura residuale, poiché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato”.
Più in particolare l’introduzione del contributo unificato comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “… inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” (art.18 del DPR n. 115 del 2002).
Sulla base di tali considerazioni, quindi, è stato affermato che “i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale”.

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