
Cartomanzia, scienze occulte e grande esorcista: stop alle attività con provvedimento amministrativo
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 192/15, depositata il 3 marzo, ha accolto l’appello proposto dall’amministrazione, tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato, avverso la sentenza di prime cure che aveva ritenuto viziata, per insufficienza della motivazione, l’ordinanza del 15.4.1996 con la quale il Questore di Palermo aveva ordinato ad una cartomante di cessare immediatamente l’attività abusiva di “cartomanzia, scienze occulte e grande esorcista”, con espresso divieto anche “di esercizio di propaganda e ricerca di clientela attraverso la stampa, il mezzo televisivo e radiofonico”.
Il Consiglio, discostandosi dal diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza (C.d.S, sez. VI, n. 510/2006) ha ritenuto che il Questore non è tenuto “a valutare in concreto l’attraverso apposita istruttoria e conseguente motivazione, l’oggettiva idoneità dell’attività svolta dalla ricorrente ad integrare l’ipotesi di ciarlataneria, giacché l’attività svolta di cartomante e di scienze occulte integra all’evidenza l’attività del ciarlatano, così che il semplice richiamo dell’art. 231 del R.D. 635/1940 e delle attività che si intendono proibire costituisce sufficiente motivazione del provvedimento impugnato che appare esente da vizi denunziati”.
L’attività in questione, infatti, è espressamente ricompresa dall’art. 231 cit sotto la denominazione di «mestiere di ciarlatano» (vietato dall’art. 121 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) “di colui cioè che intende speculare sulla credulità e sull’ignoranza, vantando il possesso di qualità, conoscenze e capacità che, per loro natura, non possono essere comprovate”.

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Il Consiglio, discostandosi dal diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza (C.d.S, sez. VI, n. 510/2006) ha ritenuto che il Questore non è tenuto “a valutare in concreto l’attraverso apposita istruttoria e conseguente motivazione, l’oggettiva idoneità dell’attività svolta dalla ricorrente ad integrare l’ipotesi di ciarlataneria, giacché l’attività svolta di cartomante e di scienze occulte integra all’evidenza l’attività del ciarlatano, così che il semplice richiamo dell’art. 231 del R.D. 635/1940 e delle attività che si intendono proibire costituisce sufficiente motivazione del provvedimento impugnato che appare esente da vizi denunziati”.
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