Assunzione cognome figlio naturale: la pronuncia della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14232/2013, si è occupata del caso di assunzione del cognome del padre da parte del figlio naturale non riconosciuto alla nascita.
Nel caso di specie, in un procedimento circa l’assunzione del cognome del figlio naturale, riconosciuto da entrambi i genitori, ma in periodi diversi, il Tribunale per i Minorenni attribuiva il cognome del padre al minore, sostituendolo a quello materno, originariamente assegnato. La Corte di Appello, in riforma, disponeva che il cognome paterno fosse aggiunto a quello della madre. Il padre ricorreva per Cassazione contro suddetta decisione.
La Corte ha risolto la questione con sentenza n. 14232/2013 rigettando il ricorso ed escludendo un automatismo nell’assunzione del cognome paterno, affermando che quest’ultimo può essere considerato un privilegio solo, ai sensi dell’art. 262 c.c., ove il riconoscimento venga effettuato contemporaneamente dai genitori, ciò che invece non si è verificato nel caso di specie, in quanto il padre del minore decise di riconoscerlo solo dopo alcuni mesi dalla nascita. Si precisa inoltre, che non vi fu una volontà materna di impedire il riconoscimento stesso, ma un comportamento negativo del padre che chiedeva l’aborto della gestante.
Altresì, premettendo che stante la cittadinanza italiana del minore e della madre, e quella acquisita dal padre, non si hanno ragioni di una pretesa prevalenza della legge dello Stato di origine del padre, escludendo inoltre un privilegio per il cognome dello stesso, in quanto si ha sempre la necessità di valutare l’interesse del minore a conservare il cognome originario o che comunque rappresenti la sua identità personale (la Corte cita a riguardo la Cass. N. 27069/2011).
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