Addio Giudice di Pace, arriva il GOP
Con la riforma della magistratura onoraria pubblicata in Gazzetta Ufficiale venerdì 29 aprile (legge n. 57/2016) è stata istituita la nuova e unica figura del Giudice Onorario di Pace (GOP) che sostituisce le figure del Giudice di Pace e dei Giudici Onorari di Tribunale e sono state sancite nuove e più ampie competenze per i giudici onorari sia in materia civile che penale.
Ai nuovi GOP, infatti, saranno affidate in materia civile, tutte le controversie in materia di condominio senza limite di valore, i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore, le espropriazioni di cose in possesso di terzi e i procedimenti meno complessi in materia di successioni e comunione.
Inoltre è stata elevata la competenza per valore: fino a 30 mila euro per le cause relative a beni mobili e fino a 50 mila euro per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti. Aumentano le figure di reato di competenza del giudice onorario.
Al giudice di pace saranno attribuite nuove fattispecie di reato, sia consumati che tentati, come: quella di minaccia ex art. 612 c.p. (anche nell’ipotesi più grave di cui al comma 2 e salvo sussistano altre circostanze aggravanti); le ipotesi di furto perseguibili a querela; l’abbandono di animali e le contravvenzioni riguardanti animali o specie vegetali protette, nonché il rifiuto di fornire le generalità alle forze dell’ordine e le violazioni sul commercio e la vendita di fitofarmaci e derrate alimentari.
È stato previsto, inoltre che l’incarico possa durare 4 anni, rinnovabili una sola volta. Cambiano anche i requisiti di accesso: infatti per diventare GOP sarà sufficiente la laurea in legge (non più anche il titolo di avvocato) ed avere un’età compresa fra i ventisette e sessant’anni.
La magistratura onoraria, inoltre, sarà unificata: cade la distinzione tra giudici di pace e giudici onorari di tribunale e ci sarà un’unica figura, il giudice onorario di pace (GOP).
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Ai nuovi GOP, infatti, saranno affidate in materia civile, tutte le controversie in materia di condominio senza limite di valore, i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore, le espropriazioni di cose in possesso di terzi e i procedimenti meno complessi in materia di successioni e comunione.
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