Diritto civile
Published On: 17 Giugno 2013Categories: Articoli, Diritto amministrativoBy

Accesso agli atti: ribadita necessità di notifica del ricorso ad uno dei controinteressati

Con sentenza n. 800 del 2012,  il TAR Veneto ha ribadito la necessità di notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati anche nei ricorsi avverso il silenzio in tema di accesso agli atti. Ovviamente il controinteressato deve essere individuabile e sempre che il procedimento coinvolga e colpisca detto soggetto.

In particolare il Giudice Amministrativo ha statuito che: “la regola della notificazione ai controinteressati deve ritenersi applicabile e vigente anche nello speciale giudizio di accesso agli atti amministrativi di cui all’art. 25 L. 241/90. Sul punto va peraltro rilevato come alcuni orientamenti contrapposti siano stati ricondotti ad unità da una pronuncia del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 20 Aprile 2006 n. 7) che, pur qualificando l’accesso quale un vero e proprio diritto soggettivo, ha sancito che “non contrasta con la qualificazione di vero e proprio diritto soggettivo all’istanza di accesso la configurazione di tipo impugnatorio del mezzo di tutela giurisdizionale ….ed idonea a salvaguardare l’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei contro interessati”. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati e ai sensi dell’art. 27 del codice del Processo Amministrativo”.

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Accesso agli atti: ribadita necessità di notifica del ricorso ad uno dei controinteressati

Con sentenza n. 800 del 2012,  il TAR Veneto ha ribadito la necessità di notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati anche nei ricorsi avverso il silenzio in tema di accesso agli atti. Ovviamente il controinteressato deve essere individuabile e sempre che il procedimento coinvolga e colpisca detto soggetto.

In particolare il Giudice Amministrativo ha statuito che: “la regola della notificazione ai controinteressati deve ritenersi applicabile e vigente anche nello speciale giudizio di accesso agli atti amministrativi di cui all’art. 25 L. 241/90. Sul punto va peraltro rilevato come alcuni orientamenti contrapposti siano stati ricondotti ad unità da una pronuncia del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 20 Aprile 2006 n. 7) che, pur qualificando l’accesso quale un vero e proprio diritto soggettivo, ha sancito che “non contrasta con la qualificazione di vero e proprio diritto soggettivo all’istanza di accesso la configurazione di tipo impugnatorio del mezzo di tutela giurisdizionale ….ed idonea a salvaguardare l’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei contro interessati”. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati e ai sensi dell’art. 27 del codice del Processo Amministrativo”.

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