Published On: 19 Febbraio 2016Categories: Articoli, Diritto Penale, Ermanno ScaramozzinoBy

Accertamento deposito sentenza, vale solo registro informatizzato

Esclusa la remissione nei termini per impugnare la sentenza, se la parte è venuta a conoscenza in ritardo del verdetto perché ha guardato solo il registro cartaceo e non quello telematico.

È quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 5043/2016.

La pronuncia in commento è scaturita dalle doglianze di un soggetto che aveva chiesto di essere rimesso in termini ex art. 175 c.p.p. al fine di poter impugnare la sentenza emessa dal Tribunale in veste di Giudice dell’appello che aveva confermato pedissequamente quanto deciso dal Giudice di Pace investito della controversia e che lo aveva condannato per lesioni volontarie ex art. 582 c.p.

Il ricorrente in discorso aveva affermato di aver avuto conoscenza dell’avvenuto deposito della sentenza a quasi due anni di distanza dall’effettivo deposito della stessa effettuato, peraltro, in via telematica, nonostante lo stesso ammettesse di aver controllato mensilmente il Registro cartaceo mod. 30 tenuto dalla Cancelleria.

La Corte di Cassazione adita rigettava il ricorso sulla scorta del richiamo alla Legge n. 399/1991 la quale stabilisce che le modalità di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali sono determinate con Decreto del Ministro della Giustizia.

Di talché rilevanza decisiva ha assunto in materia il D.M. 27 aprile 2009 che ha fissato le regole procedurali per la gestione del sistema informatico del Ministero della Giustizia e per la tenuta informatizzata dei registri istituiti presso le cancellerie e le segreterie degli uffici giudiziari.

Come hanno avuto modo di spiegare i Giudici di legittimità investiti della valutazione del presente ricorso, con l’emanazione di tale Decreto Ministeriale ha definitivamente preso avvio il SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale) in base al quale non è più consentita le tenuta dei registri in forma cartacea cosicché anche il Registro cartaceo di deposito delle sentenze mod. 30 è stato assorbito dalla piattaforma telematica di informazioni ed annotazioni a cui gli operatori devono attingere per acquisire le notizie riguardanti il deposito delle sentenze.

Il ricorrente si era difeso adducendo che nel caso di specie il Registro cartaceo mod. 30 non fosse stato ancora inglobato nel Registro generale informatizzato mod. 16 e che, quindi, tale circostanza lo avesse indotto in errore.

Ciò nonostante, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto prive di fondamento tali argomentazioni sull’evidenza che, anche in casi di questo tipo, tutte le informazioni relative al deposito delle sentenze vadano, comunque, richieste al personale di cancelleria della sezione che provvede a fornire le delucidazioni necessarie attraverso la consultazione del registro telematico.

Nello specifico, la mancata informazione circa il deposito della sentenza è stata ritenuta imputabile alla parte privata per non aver tenuto nel dovuto conto le innovazioni apportate dal D.M. del 2009 e le indicazioni della cancelleria di riferimento che avevano segnalato la novità mediante adeguate forme di pubblicità.

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Accertamento deposito sentenza, vale solo registro informatizzato

Esclusa la remissione nei termini per impugnare la sentenza, se la parte è venuta a conoscenza in ritardo del verdetto perché ha guardato solo il registro cartaceo e non quello telematico.

È quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 5043/2016.

La pronuncia in commento è scaturita dalle doglianze di un soggetto che aveva chiesto di essere rimesso in termini ex art. 175 c.p.p. al fine di poter impugnare la sentenza emessa dal Tribunale in veste di Giudice dell’appello che aveva confermato pedissequamente quanto deciso dal Giudice di Pace investito della controversia e che lo aveva condannato per lesioni volontarie ex art. 582 c.p.

Il ricorrente in discorso aveva affermato di aver avuto conoscenza dell’avvenuto deposito della sentenza a quasi due anni di distanza dall’effettivo deposito della stessa effettuato, peraltro, in via telematica, nonostante lo stesso ammettesse di aver controllato mensilmente il Registro cartaceo mod. 30 tenuto dalla Cancelleria.

La Corte di Cassazione adita rigettava il ricorso sulla scorta del richiamo alla Legge n. 399/1991 la quale stabilisce che le modalità di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali sono determinate con Decreto del Ministro della Giustizia.

Di talché rilevanza decisiva ha assunto in materia il D.M. 27 aprile 2009 che ha fissato le regole procedurali per la gestione del sistema informatico del Ministero della Giustizia e per la tenuta informatizzata dei registri istituiti presso le cancellerie e le segreterie degli uffici giudiziari.

Come hanno avuto modo di spiegare i Giudici di legittimità investiti della valutazione del presente ricorso, con l’emanazione di tale Decreto Ministeriale ha definitivamente preso avvio il SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale) in base al quale non è più consentita le tenuta dei registri in forma cartacea cosicché anche il Registro cartaceo di deposito delle sentenze mod. 30 è stato assorbito dalla piattaforma telematica di informazioni ed annotazioni a cui gli operatori devono attingere per acquisire le notizie riguardanti il deposito delle sentenze.

Il ricorrente si era difeso adducendo che nel caso di specie il Registro cartaceo mod. 30 non fosse stato ancora inglobato nel Registro generale informatizzato mod. 16 e che, quindi, tale circostanza lo avesse indotto in errore.

Ciò nonostante, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto prive di fondamento tali argomentazioni sull’evidenza che, anche in casi di questo tipo, tutte le informazioni relative al deposito delle sentenze vadano, comunque, richieste al personale di cancelleria della sezione che provvede a fornire le delucidazioni necessarie attraverso la consultazione del registro telematico.

Nello specifico, la mancata informazione circa il deposito della sentenza è stata ritenuta imputabile alla parte privata per non aver tenuto nel dovuto conto le innovazioni apportate dal D.M. del 2009 e le indicazioni della cancelleria di riferimento che avevano segnalato la novità mediante adeguate forme di pubblicità.

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