Casa familiare: è dovuto il rimborso delle somme conferite per la sua costruzione?
Con ordinanza n. 24721 del 2019 la Corte di Cassazione ha dovuto dirimere una controversia sorta tra due ex conviventi sulle sorti della casa familiare.
Il Tribunale di Sassari rigettava la domanda di accertamento della comproprietà dell’immobile, ma nel contempo riconosceva all’attrice un credito di Euro 80.233,49 a titolo di indennità da ingiustificato arricchimento.
La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado riqualificando la domanda come azione personale di restituzione, avendo ritenuto che l’attrice avesse provato di aver concorso nel sostenere i costi di costruzione dell’immobile e che dunque le spettasse il rimborso delle somme corrisposte all’ex convivente.
L’attuale proprietario del bene ricorreva in Cassazione lamentandosi che la Corte Distrettuale avesse, erroneamente, riqualificato la domanda dell’attrice di accertamento della com-proprietà in azione personale di restituzione.
Gli Ermellini rilevano, anzitutto, che l’attrice aveva in effetti richiesto in via principale la contitolarità del bene, mentre in via subordinata la restituzione di un importo pari al 50% dei costi della costruzione, versato, per tale causale, all’ex convivente.
La Suprema Corte ritiene che la sentenza d’appello sia immune da vizi avendo correttamente affermato che l’ex convivente avesse ricevuto un importo pari al 50% dei costi della costruzione in vista della realizzazione della casa familiare e che, non essendosi concretizzato l’acquisto della comproprietà del bene, le somme andavano restituite all’attrice.
Ciò giustificava, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto in proprietà esclusiva dell’ex convivente (conformemente a quanto già statuito con riferimento alla disciplina della comunione legale dei coniugi per l’ipotesi di realizzazione di una costruzione su un fondo in titolarità esclusiva di uno di essi, ma con l’impiego di denaro di entrambi: Cass. 27412/2018; Cass. 20508/2010; Cass. 7060/2004; Cass. 8585/1999; Cass. 407671998), spettando semmai all’attuale proprietario l’onere di provare che il pagamento fosse avvenuto per una causale (ad es. a titolo di liberalità o in virtù dei legami affettivi o di solidarietà tra i conviventi), tale da non legittimare alcuna pretesa restitutoria.
Sulla base di tali motivi la Corte ha rigettato il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria

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La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado riqualificando la domanda come azione personale di restituzione, avendo ritenuto che l’attrice avesse provato di aver concorso nel sostenere i costi di costruzione dell’immobile e che dunque le spettasse il rimborso delle somme corrisposte all’ex convivente.
L’attuale proprietario del bene ricorreva in Cassazione lamentandosi che la Corte Distrettuale avesse, erroneamente, riqualificato la domanda dell’attrice di accertamento della com-proprietà in azione personale di restituzione.
Gli Ermellini rilevano, anzitutto, che l’attrice aveva in effetti richiesto in via principale la contitolarità del bene, mentre in via subordinata la restituzione di un importo pari al 50% dei costi della costruzione, versato, per tale causale, all’ex convivente.
La Suprema Corte ritiene che la sentenza d’appello sia immune da vizi avendo correttamente affermato che l’ex convivente avesse ricevuto un importo pari al 50% dei costi della costruzione in vista della realizzazione della casa familiare e che, non essendosi concretizzato l’acquisto della comproprietà del bene, le somme andavano restituite all’attrice.
Ciò giustificava, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto in proprietà esclusiva dell’ex convivente (conformemente a quanto già statuito con riferimento alla disciplina della comunione legale dei coniugi per l’ipotesi di realizzazione di una costruzione su un fondo in titolarità esclusiva di uno di essi, ma con l’impiego di denaro di entrambi: Cass. 27412/2018; Cass. 20508/2010; Cass. 7060/2004; Cass. 8585/1999; Cass. 407671998), spettando semmai all’attuale proprietario l’onere di provare che il pagamento fosse avvenuto per una causale (ad es. a titolo di liberalità o in virtù dei legami affettivi o di solidarietà tra i conviventi), tale da non legittimare alcuna pretesa restitutoria.
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