È lecito cedere il credito risarcitorio alla propria carrozzeria?
Con ordinanza n. 21765 del 2019 la Corte di Cassazione si è trovata a valutare se il credito risarcitorio derivante da un sinistro stradale possa essere oggetto di cessione.
La vicenda prende avvio dalla scelta del danneggiato di un sinistro di cedere il diritto di credito vantato nei confronti della compagnia assicuratrice alla propria carrozzeria a titolo di pagamento per le prestazioni svolte.
Il Giudice di Pace di Trento, con sentenza n. 138/2016, rigettava la domanda risarcitoria promossa dalla autocarrozzeria contro la Compagnia ritenendo nullo il contratto di cessione perché integrante un contratto di intermediazione/finanziamento; attività che l’autocarrozzeria non poteva svolgere in assenza dei requisiti di legge.
La sentenza veniva confermata dal Tribunale di Trento.
L’autocarrozzeria proponeva ricorso per cassazione lamentando l’erroneo inquadramento della cessione di credito nei rapporti di finanziamento.
La Suprema Corte conferma la liceità della cessione ai sensi degli artt. 1260 c.c. e segg. del credito risarcitorio (vantato nei confronti del danneggiante) da parte del danneggiato in favore della propria autocarrozzeria a soddisfo del debito contratto per le riparazioni del veicolo (v. Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52; Cass., 3/10/2013, n. 22601).
Recentemente gli Ermellini hanno già precisato, in un caso del tutto analogo, che la cessione del credito risarcitorio costituisce non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere svolta dalla cessionaria del credito (Cass. civ. Sez. III, 14-02-2019, n. 4300).
Sulla base dei suddetti motivi la Corte ha accolto il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria

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Il Giudice di Pace di Trento, con sentenza n. 138/2016, rigettava la domanda risarcitoria promossa dalla autocarrozzeria contro la Compagnia ritenendo nullo il contratto di cessione perché integrante un contratto di intermediazione/finanziamento; attività che l’autocarrozzeria non poteva svolgere in assenza dei requisiti di legge.
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La Suprema Corte conferma la liceità della cessione ai sensi degli artt. 1260 c.c. e segg. del credito risarcitorio (vantato nei confronti del danneggiante) da parte del danneggiato in favore della propria autocarrozzeria a soddisfo del debito contratto per le riparazioni del veicolo (v. Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52; Cass., 3/10/2013, n. 22601).
Recentemente gli Ermellini hanno già precisato, in un caso del tutto analogo, che la cessione del credito risarcitorio costituisce non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere svolta dalla cessionaria del credito (Cass. civ. Sez. III, 14-02-2019, n. 4300).
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