Società in crisi, il rimborso del finanziamento del socio
La Corte di Cassazione con sentenza del 31/01/2019, n.3017, è intervenuta per definire il concetto di finanziamento espresso dall’art. 2467 c.c.
La norma in esame al primo comma prevede la postergazione rispetto al diritto del socio al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore dell’ente.
La Corte rileva che la nozione di finanziamento prevista dall’articolo de quo non deve essere intesa nel senso di ricomprendere i soli contratti di credito quali il mutuo, l’apertura di credito o l’anticipazione bancaria ma deve essere estesa finanche a ricomprendervi i più comuni contratti quali contratti commerciali di fornitura, di appalto e simili. Secondo l’opinione degli Ermellini è lo stesso articolo 2647 c.c., al comma2, a suggerire una simile esegesi in quanto dispone che “s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
L’inciso “in qualsiasi forma” significa che bisogna intendere come finanziamento qualsiasi attribuzione patrimoniale a qualunque titolo avvenuta che comporti a favore del dante causa un obbligo di futuro rimborso.
In particolare, la postergazione del credito si avrà ogniqualvolta vi sia:
- un’attribuzione patrimoniale effettuata in esclusiva da un socio a favore della società
- un rapporto che si sia significativamente protratto nel tempo.
- un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento
La ratio alla base della norma è quella di “rimproverare al socio di non aver immediatamente percepito la somma dovutagli, per metterla eventualmente a disposizione della società come conferimento, e aver preferito invece, nonostante la situazione di crisi, lasciarla a disposizione della società come finanziamento“. In altri termini la postergazione si fonda sull’asimmetria informativa tra creditore e socio con quest’ultimo che, potendo conoscere anticipatamente lo stato di crisi della società avrebbe dovuto chiedere il rimborso del credito per metterlo a disposizione della società in crisi.
Dott. Daniele Moccia

Società in crisi, il rimborso del finanziamento del socio
La Corte di Cassazione con sentenza del 31/01/2019, n.3017, è intervenuta per definire il concetto di finanziamento espresso dall’art. 2467 c.c.
La norma in esame al primo comma prevede la postergazione rispetto al diritto del socio al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore dell’ente.
La Corte rileva che la nozione di finanziamento prevista dall’articolo de quo non deve essere intesa nel senso di ricomprendere i soli contratti di credito quali il mutuo, l’apertura di credito o l’anticipazione bancaria ma deve essere estesa finanche a ricomprendervi i più comuni contratti quali contratti commerciali di fornitura, di appalto e simili. Secondo l’opinione degli Ermellini è lo stesso articolo 2647 c.c., al comma2, a suggerire una simile esegesi in quanto dispone che “s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
L’inciso “in qualsiasi forma” significa che bisogna intendere come finanziamento qualsiasi attribuzione patrimoniale a qualunque titolo avvenuta che comporti a favore del dante causa un obbligo di futuro rimborso.
In particolare, la postergazione del credito si avrà ogniqualvolta vi sia:
- un’attribuzione patrimoniale effettuata in esclusiva da un socio a favore della società
- un rapporto che si sia significativamente protratto nel tempo.
- un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento
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