I presupposti della sospensione della sentenza impugnata
Con ordinanza del 28.12.2018 la Corte di Appello di Catanzaro si è soffermata sui presupposti per la concessione della sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Come è risaputo la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza prevista dall’art. 283 c.p.c. è rimessa alla sussistenza dei cd. gravi motivi che consistono, per un verso, nella delibazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione e, per altro verso, nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire dall’esecuzione della sentenza.
Nel caso in esame il Collegio ha ritenuto che i motivi di gravame necessitassero di un approfondimento nella sede di merito riconoscendone, sia pure ad una delibazione sommaria, un alto grado di fondatezza.
Dall’altra il Collegio ha valutato meritevole di accoglimento l’istanza di sospensione anche in relazione all’entità della somma oggetto di condanna (circa Euro 100.000,00) idonea a determinare un evidente pregiudizio economico per una piccola impresa locale.
Per tali motivi la Corte di Appello di Catanzaro ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Catanzaro oggetto di gravame.
Avv. Gavril Zaccaria

I presupposti della sospensione della sentenza impugnata
Con ordinanza del 28.12.2018 la Corte di Appello di Catanzaro si è soffermata sui presupposti per la concessione della sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Come è risaputo la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza prevista dall’art. 283 c.p.c. è rimessa alla sussistenza dei cd. gravi motivi che consistono, per un verso, nella delibazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione e, per altro verso, nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire dall’esecuzione della sentenza.
Nel caso in esame il Collegio ha ritenuto che i motivi di gravame necessitassero di un approfondimento nella sede di merito riconoscendone, sia pure ad una delibazione sommaria, un alto grado di fondatezza.
Dall’altra il Collegio ha valutato meritevole di accoglimento l’istanza di sospensione anche in relazione all’entità della somma oggetto di condanna (circa Euro 100.000,00) idonea a determinare un evidente pregiudizio economico per una piccola impresa locale.
Per tali motivi la Corte di Appello di Catanzaro ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Catanzaro oggetto di gravame.
Avv. Gavril Zaccaria
Recent posts.
La questione dell’impugnabilità in Cassazione del decreto reso all’esito del reclamo ex art. 283 CCII continua a impegnare la dottrina e la prassi del diritto concorsuale. In assenza di una previsione espressa all'interno del Codice [...]
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 luglio 2026 n.22960 (Pres. Ferro, Est. Farolfi), ha affrontato un tema cruciale nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Si è concentrata, [...]
La vicenda origina dall’impugnazione, da parte di Sesto Più S.r.l., di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36‑bis d.P.R. 600/1973, con cui veniva richiesto il pagamento di IVA 2018 [...]
Recent posts.
La questione dell’impugnabilità in Cassazione del decreto reso all’esito del reclamo ex art. 283 CCII continua a impegnare la dottrina e la prassi del diritto concorsuale. In assenza di una previsione espressa all'interno del Codice [...]
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 luglio 2026 n.22960 (Pres. Ferro, Est. Farolfi), ha affrontato un tema cruciale nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Si è concentrata, [...]

