
Professionisti: quando è dovuta l’IRAP
Con ordinanza n. 19601 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione è tornata nuovamente sul presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini della soggezione del professionista all’IRAP.
Gli Ermellini ricordano, innanzitutto, l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 D.Lgs. n. 446/1997 non ricorre quando il contribuente:
1) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
2) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività;
3) si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Secondo la Suprema Corte, la Commissione Tributaria Regionale non ha fatto corretta applicazione di detto principio incorrendo in un vizio motivazionale laddove con espressioni assertive e perentorie ha concluso che il ricorrente non avesse fornito prova dell’inesistenza dell’autonoma organizzazione sebbene lo stesso avesse dichiarato e provato di aver svolto mera attività di collaborazione a favore di altri professionisti presso terze strutture, di aver acquistato beni strumentali in misura trascurabile e di non essersi avvalso del lavoro altrui.
Per tali motivi la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio per il nuovo esame della vicenda alla luce del principio di diritto espresso.
Avv. Gavril Zaccaria

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1) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
2) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività;
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Secondo la Suprema Corte, la Commissione Tributaria Regionale non ha fatto corretta applicazione di detto principio incorrendo in un vizio motivazionale laddove con espressioni assertive e perentorie ha concluso che il ricorrente non avesse fornito prova dell’inesistenza dell’autonoma organizzazione sebbene lo stesso avesse dichiarato e provato di aver svolto mera attività di collaborazione a favore di altri professionisti presso terze strutture, di aver acquistato beni strumentali in misura trascurabile e di non essersi avvalso del lavoro altrui.
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