Detenzione di stupefacenti, facoltativa la confisca del denaro
“In tema di patteggiamento per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice può con adeguata motivazione sottoporre a confisca facoltativa il denaro – che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione dello stupefacente e non il prezzo del reato – trattandosi di cose riferibili direttamente al reato.”
È quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione sez. III Penale con sentenza n. 20714/2018, depositata il 10 maggio, con la quale ha annullato senza rinvio la sentenza emanata dal giudice di primo grado.
Nella fattispecie in esame all’imputato veniva contestato il reato di spaccio e detenzione di stupefacenti ex art 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Sul merito della questione si era pronunciato il Tribunale di Foggia che, a seguito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ex 444 c.p.p., aveva condannato il reo a anni 2 di reclusione e al pagamento della multa pari a 4.000 euro, disponendo altresì la confisca delle sostanze stupefacenti e del denaro.
L’imputato, ritenendo errata la decisone del giudice di prime cure nella parte in cui disponeva la confisca facoltativa del denaro, nonostante lo stesso avesse dimostrato che la somma in questione provenisse da regolare attività lavorativa, ricorreva per Cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, limitatamente alla parte in cui veniva disposta la confisca del denaro.
La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, precisando che il Giudice ha la facoltà di procedere alla confisca del denaro qualora vi sia dimostrazione piena che lo stesso sia di provenienza illecita e di attività criminose.
Pertanto, nel caso de quo, il sequestro del denaro risulta illegittimo poiché manca il nesso tra il reato ascritto all’imputato e la somma di denaro rinvenuta.
Dott.ssa Chiara Cavallaro

Detenzione di stupefacenti, facoltativa la confisca del denaro
“In tema di patteggiamento per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice può con adeguata motivazione sottoporre a confisca facoltativa il denaro – che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione dello stupefacente e non il prezzo del reato – trattandosi di cose riferibili direttamente al reato.”
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L’imputato, ritenendo errata la decisone del giudice di prime cure nella parte in cui disponeva la confisca facoltativa del denaro, nonostante lo stesso avesse dimostrato che la somma in questione provenisse da regolare attività lavorativa, ricorreva per Cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, limitatamente alla parte in cui veniva disposta la confisca del denaro.
La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, precisando che il Giudice ha la facoltà di procedere alla confisca del denaro qualora vi sia dimostrazione piena che lo stesso sia di provenienza illecita e di attività criminose.
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