Omessa conformità della PEC con la sentenza notifica: improcedibile il ricorso per cassazione
Con ordinanza n. 5588 dell’8.3.2018 la Suprema Corte ha ricordato che il ricorso va dichiarato improcedibile se il difensore del ricorrente ha provveduto soltanto al deposito del messaggio di posta elettronica certificata inviatogli dalla controparte, in copia cartacea priva della indispensabile attestazione di conformità all’originale, e ha omesso di produrre la necessaria copia conforme della relazione di notificazione pervenutagli dal mittente.
Infatti l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, prescrive che col ricorso debbano essere depositate, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata e la relazione di notificazione, qualora questa abbia avuto luogo.
La ratio della norma va identificata nell’esigenza pubblicistica di consentire alla Corte di verificare ex officio la tempestività dell’impugnazione.
Le Sezioni Unite hanno mitigato l’applicazione delle norma escludendo la sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, ove la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945-01).
Con tale decisione gli Ermellini confermano il principio espresso dalla Cass. n. 17450 del 2017: “In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica“.
Avv. Gavril Zaccaria

Omessa conformità della PEC con la sentenza notifica: improcedibile il ricorso per cassazione
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Infatti l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, prescrive che col ricorso debbano essere depositate, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata e la relazione di notificazione, qualora questa abbia avuto luogo.
La ratio della norma va identificata nell’esigenza pubblicistica di consentire alla Corte di verificare ex officio la tempestività dell’impugnazione.
Le Sezioni Unite hanno mitigato l’applicazione delle norma escludendo la sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, ove la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945-01).
Con tale decisione gli Ermellini confermano il principio espresso dalla Cass. n. 17450 del 2017: “In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica“.
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