
Notifica di ufficiale giudiziario incompetente: la sentenza della Cassazione
Con l’ordinanza n. 179 del 2018 la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente affinché valuti la possibilità di rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa alla validità o meno della notifica effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente.
La questione trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il ritardo di consegna di un’opera nei confronti di una società di costruzioni, la quale, nell’opporsi alla predetta ingiunzione, notificava il relativo atto di citazione a mezzo ufficiale giudiziario addetto a una sede differente da quella di appartenenza.
Il Tribunale decideva in contumacia dell’opposta revocando il decreto.
Di talché, la ricorrente appellava tale sentenza deducendo la nullità della notifica dell’atto di citazione in opposizione e decreto ingiuntivo poiché eseguita da un ufficiale giudiziario incompetente.
La Corte d’Appello, ponendosi in palese contrasto con l’orientamento consolidato ed uniforme della giurisprudenza di legittimità, rigettava il gravame non considerando quindi nulla la predetta notifica, ancorché eseguita da un ufficiale addetto a una sede differente da quella di appartenenza, e ritenendo che l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario non rientra tra le cause di nullità delle notificazioni previste dall’art. 160 c.p.c.; che le norme che regolano la competenza degli ufficiali giudiziari sono meramente organizzative e una loro eventuale violazione comporterebbe delle conseguenze disciplinari e non anche di invalidità dell’atto notificato; che essendo, nel caso di specie, la notificazione avvenuta a mezzo posta, l’ufficiale giudiziario ha espletato una attività meramente preparatoria e quindi non inficiante dell’atto compiuto ed infine che, trattandosi di un’ipotesi di nullità sanabile, la sanatoria per raggiungimento dello scopo avverrebbe al momento della consegna del plico e non anche mediante la costituzione in giudizio della parte.
Avverso tale sentenza la ricorrente ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentandosi con il primo motivo della ritenuta validità, da parte della Corte d’Appello, della notifica eseguita da un ufficiale giudiziario incompetente territorialmente e sostenendo, inoltre, come l’eventuale sanatoria di tale nullità avvenga solamente a seguito della rinnovazione disposta dal Giudice ovvero con la costituzione della parte in giudizio, non avvenuta nel caso di specie.
Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche se non previsto espressamente dall’art. 160 c.p.c., dall’incompetenza territoriale dell’ufficiale giudiziario discende la nullità della notificazione dallo stesso effettuata, in quanto atto compiuto da un funzionario privo del relativo potere.
Nonostante tale indirizzo, la Corte di Cassazione, ritenendo verosimili le argomentazioni sostenute dall’Avvocato di parte resistente che, sulla base di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello ha evidenziato alcune incongruenze nell’orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha emesso l’ordinanza interlocutoria trasmettendo il procedimento al primo presidente per la successiva ed eventuale remissione alle Sezioni Unite.
Dott. Gianluca Bertagna

Notifica di ufficiale giudiziario incompetente: la sentenza della Cassazione
Con l’ordinanza n. 179 del 2018 la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente affinché valuti la possibilità di rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa alla validità o meno della notifica effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente.
La questione trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il ritardo di consegna di un’opera nei confronti di una società di costruzioni, la quale, nell’opporsi alla predetta ingiunzione, notificava il relativo atto di citazione a mezzo ufficiale giudiziario addetto a una sede differente da quella di appartenenza.
Il Tribunale decideva in contumacia dell’opposta revocando il decreto.
Di talché, la ricorrente appellava tale sentenza deducendo la nullità della notifica dell’atto di citazione in opposizione e decreto ingiuntivo poiché eseguita da un ufficiale giudiziario incompetente.
La Corte d’Appello, ponendosi in palese contrasto con l’orientamento consolidato ed uniforme della giurisprudenza di legittimità, rigettava il gravame non considerando quindi nulla la predetta notifica, ancorché eseguita da un ufficiale addetto a una sede differente da quella di appartenenza, e ritenendo che l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario non rientra tra le cause di nullità delle notificazioni previste dall’art. 160 c.p.c.; che le norme che regolano la competenza degli ufficiali giudiziari sono meramente organizzative e una loro eventuale violazione comporterebbe delle conseguenze disciplinari e non anche di invalidità dell’atto notificato; che essendo, nel caso di specie, la notificazione avvenuta a mezzo posta, l’ufficiale giudiziario ha espletato una attività meramente preparatoria e quindi non inficiante dell’atto compiuto ed infine che, trattandosi di un’ipotesi di nullità sanabile, la sanatoria per raggiungimento dello scopo avverrebbe al momento della consegna del plico e non anche mediante la costituzione in giudizio della parte.
Avverso tale sentenza la ricorrente ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentandosi con il primo motivo della ritenuta validità, da parte della Corte d’Appello, della notifica eseguita da un ufficiale giudiziario incompetente territorialmente e sostenendo, inoltre, come l’eventuale sanatoria di tale nullità avvenga solamente a seguito della rinnovazione disposta dal Giudice ovvero con la costituzione della parte in giudizio, non avvenuta nel caso di specie.
Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche se non previsto espressamente dall’art. 160 c.p.c., dall’incompetenza territoriale dell’ufficiale giudiziario discende la nullità della notificazione dallo stesso effettuata, in quanto atto compiuto da un funzionario privo del relativo potere.
Nonostante tale indirizzo, la Corte di Cassazione, ritenendo verosimili le argomentazioni sostenute dall’Avvocato di parte resistente che, sulla base di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello ha evidenziato alcune incongruenze nell’orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha emesso l’ordinanza interlocutoria trasmettendo il procedimento al primo presidente per la successiva ed eventuale remissione alle Sezioni Unite.
Dott. Gianluca Bertagna
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