Liste elettorali, la sentenza del Consiglio di Stato

“Ove manchi l’indicazione (della conoscenza diretta, oppure, come nel caso in esame) delle modalità di identificazione del sottoscrivente (sia pure attraverso una annotazione del documento incompleta, che tuttavia consenta di risalire ad un documento esistente), viene meno l’elemento essenziale dell’autenticazione, e non vi è possibilità di sanatoria mediante attestazioni postume.”: questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 2471 del 30 maggio 2017.

L’odierna appellante, candidata alla carica di consigliere comunale di Fagnano Castello alle prossime elezioni dell’11 giugno 2017, è stata esclusa dalla competizione elettorale in quanto, nell’autenticare la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il Segretario comunale ha omesso di indicare le modalità di identificazione.

Veniva, così, proposto ricorso dinnanzi al TAR Calabria, il quale respingeva il ricorso.

La predetta decisione veniva, pertanto, impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, aditi per definire la questione, “la necessità dell’autenticazione è tutt’altro che illogica, poiché risiede nell’esigenza, prioritaria nelle operazioni connesse alle competizioni elettorali, di assicurare la genuinità delle sottoscrizioni da autenticare, impedendo abusi e contraffazioni; anche riconoscendo che la modalità di autenticazione, in materia elettorale, possa essere quella semplificata dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. 445/2000, non per questo l’autenticazione può venire meno alla sua funzione essenziale e precipua, che è quella, appunto, di essere l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza”;

Inoltre, prosegue il Collegio, “una simile attestazione sottintende, in entrambe le modalità predette, che l’identità del sottoscrivente sia stata accertata dal funzionario (proprio l’art. 2703, comma secondo, c.c., prevede, quale momento fondamentale dell’autenticazione, che “il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”), altrimenti l’oggetto dell’attestazione, paradossalmente, si limiterebbe al fatto storico dell’avvenuta apposizione nel modulo di una firma da parte di un soggetto “qualunque”, in quanto non identificabile con certezza; tale risultato può essere conseguito o attraverso la conoscenza diretta da parte del funzionario autenticatore, oppure attraverso l’esibizione di un documento di riconoscimento idoneo a verificare l’identità del sottoscrivente, formalità che appare adeguata allo scopo (non altrimenti conseguibile) suindicato, e peraltro tale da comportare un onere di diligenza minimo, tutt’altro che sproporzionato”.

Pertanto “ove manchi l’indicazione (della conoscenza diretta, oppure, come nel caso in esame) delle modalità di identificazione del sottoscrivente (sia pure attraverso una annotazione del documento incompleta, che tuttavia consenta di risalire ad un documento esistente, come ammette la giurisprudenza di questo Consiglio), viene meno l’elemento essenziale dell’autenticazione, e non vi è possibilità di sanatoria mediante attestazioni postume”.

L’appello, pertanto, veniva respinto.

Dott. Andrea Paolucci