
Addebito di separazione, la pronuncia della Cassazione
La Corte di Cassazione con sentenza n. 11929/2017 depositata il 12 maggio si è nuovamente pronunciata in materia di separazione.
Nel caso di specie, l’ex moglie ha ottenuto in appello la riforma della sentenza del Tribunale che le aveva addebitato la separazione dal marito.
La Corte d’Appello ha infatti ritenuto che il motivo della separazione dei coniugi non fosse da rinvenire nell’allontanamento della donna dalla casa coniugale, ma che fosse piuttosto identificabile con la mera conseguenza del progressivo peggioramento della relazione matrimoniale e dunque non addebitabile a nessuno dei due.
L’ex marito ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza dolendosi, fra le altre, della violazione dell’art. 143 c.c. disciplinante diritti e doveri dei coniugi e dunque della circostanza secondo cui i Magistrati della Corte territoriale non avrebbero ritenuto l’allontanamento dall’abitazione familiare una circostanza di per sé idonea a configurare l’addebito della separazione a carico dell’ex moglie.
Sul punto gli Ermellini hanno richiamato e confermato il consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito”.
Alla luce di tali considerazioni, i Magistrati del Palazzaccio hanno pertanto rigettato il ricorso.
Dott.ssa Carmen Giovannini

Addebito di separazione, la pronuncia della Cassazione
La Corte di Cassazione con sentenza n. 11929/2017 depositata il 12 maggio si è nuovamente pronunciata in materia di separazione.
Nel caso di specie, l’ex moglie ha ottenuto in appello la riforma della sentenza del Tribunale che le aveva addebitato la separazione dal marito.
La Corte d’Appello ha infatti ritenuto che il motivo della separazione dei coniugi non fosse da rinvenire nell’allontanamento della donna dalla casa coniugale, ma che fosse piuttosto identificabile con la mera conseguenza del progressivo peggioramento della relazione matrimoniale e dunque non addebitabile a nessuno dei due.
L’ex marito ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza dolendosi, fra le altre, della violazione dell’art. 143 c.c. disciplinante diritti e doveri dei coniugi e dunque della circostanza secondo cui i Magistrati della Corte territoriale non avrebbero ritenuto l’allontanamento dall’abitazione familiare una circostanza di per sé idonea a configurare l’addebito della separazione a carico dell’ex moglie.
Sul punto gli Ermellini hanno richiamato e confermato il consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito”.
Alla luce di tali considerazioni, i Magistrati del Palazzaccio hanno pertanto rigettato il ricorso.
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