Società privata collegata a PA da un solo appalto: è comunque danno erariale
Con la sentenza n. 8242 del 30 marzo 2017 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sulla competenza della Corte dei Conti in relazione alle cause instaurate per la richiesta di risarcimento da danno “erariale”.
Nel caso di specie, due dipendenti di una S.P.A. con partecipazioni azionarie pubbliche, su domanda del Procuratore della Corte dei Conti, sono stati condannati prima dalla Corte dei Conti regionale e poi in secondo grado dalla giurisdizione centrale d’Appello della Corte di Conti al risarcimento del danno “erariale” nei confronti della P.A. per essersi appropriati di denaro pubblico.
I soccombenti ricorrendo in Cassazione, hanno eccepito come motivo preliminare e assorbente il difetto di giurisdizione in quanto l’azienda per cui lavoravano all’epoca dei fatti era una S.P.A. di natura privatistica anche se partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia.
I Giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi sulla questione, hanno statuito che “ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico – che può essere un privato o un ente pubblico – bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Ne deriva che qualora l’amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, si appropria di tali somme, è soggetto a responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei Conti”.
Pertanto, sulla base dell’accertamento della natura erariale del danno attribuito alla società e ai dirigenti ricorrenti, la Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato infondato il ricorso e ha respinto la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
Dott. Ettore Salvatore Masullo

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I Giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi sulla questione, hanno statuito che “ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico – che può essere un privato o un ente pubblico – bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Ne deriva che qualora l’amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, si appropria di tali somme, è soggetto a responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei Conti”.
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