
Il ricorso ex art. 668 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 668 c.p.c. nel caso in cui l’intimazione di licenza o di sfratto sia stata convalidata in assenza dell’intimato, questi può opporsi innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento nelle forme prescritte per l’opposizione al decreto ingiuntivo in quanto applicabili.
L’opposizione può essere proposta soltanto nel caso in cui l’intimato non abbia avuto tempestiva conoscenza dell’udienza di convalida per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Non senza segnalare che:
– L’opposizione non sospende l’esecuzione e solo in caso necessità ed urgenza il Giudice può disporre la sospensione della esecuzione a tutela dell’opponente, il quale però a garanzia dell’opposto deve versare una cauzione;
– Se sono decorsi dieci giorni dall’esecuzione, l’opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell’articolo 663 terzo comma c.p.c., è liberata;
– L’opposizione si propone con ricorso davanti al Giudice che ha emesso l’ordinanza di convalida;
– L’opposizione deve fondarsi su motivi di merito che impediscano la convalida contestando con eccezioni o domande riconvenzionali la fondatezza del diritto del locatore.

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– Se sono decorsi dieci giorni dall’esecuzione, l’opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell’articolo 663 terzo comma c.p.c., è liberata;
– L’opposizione si propone con ricorso davanti al Giudice che ha emesso l’ordinanza di convalida;
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