
La consulenza tecnica d’ufficio come strumento per verificare il migliore regime di affidamento dei figli minori
Nei giudizi di separazione tra i coniugi, laddove si riscontri un alto grado di conflittualità tra i coniugi stessi, è prassi consolidata del Tribunale Romano di nominare già alla prima udienza la Consulenza Tecnica d’Ufficio in sede istruttoria al fine di verificare il migliore regime di affidamento dei figli minori.
L’incarico peritale, in uno dei casi patrocinati, era infatti volto all’individuazione del miglior regime di affidamento e collocamento dei minori, tenuto conto dell’ambiente scolastico o altro ambiente regolarmente e significativamente frequentato dai minori stessi nonché del rapporto tra i coniugi, del rapporto psicologico dei minori con ciascuno dei genitori e con i rispettivi ambienti familiari e amicali e ascendenti.
L’incarico peritale, a seguito di approfondite indagini, anche psicologiche nei confronti dei genitori, rilevava che il clima relazionale risultava formalmente rispettoso, ma nella sostanza chiuso al dialogo e alla comunicazione costruttiva sul futuro dei figli, soprattutto in considerazione del fatto che i coniugi si attribuivano responsabilità e colpe reciproche rispetto alla fine della loro storia sentimentale.
Dunque, sebbene il Consulente Tecnico avesse concluso per l’affidamento condiviso dei minori ad entrambi i coniugi con collocamento degli stessi presso la madre e consigliando con una precisa calendarizzazione degli incontri , il Giudice Romano ha disposto l’affidamento temporaneo dei minori ai servizi sociali, proprio in considerazione dell’alto grado di conflittualità che contraddistingueva la coppia.
Ai coniugi invece è stato consigliato un percorso di mediazione familiare al fine di migliorare l’intesa e la comprensione fra le parti, promuovere un dialogo costruttivo e chiaro fra gli ex coniugi in vista di una collaborazione futura come genitori.
Studio Scicchitano

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L’incarico peritale, in uno dei casi patrocinati, era infatti volto all’individuazione del miglior regime di affidamento e collocamento dei minori, tenuto conto dell’ambiente scolastico o altro ambiente regolarmente e significativamente frequentato dai minori stessi nonché del rapporto tra i coniugi, del rapporto psicologico dei minori con ciascuno dei genitori e con i rispettivi ambienti familiari e amicali e ascendenti.
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