Compensi avvocati per fase di studio, se non c'è atto introduttivo non è dovuto
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10420 del 19/03/2015 e depositata in data 20/05/2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza n. 2481 del 01/02/2013 della Suprema Corte, la quale ha considerato come consequenziale e logico il mancato riconoscimento da parte del giudice a quo degli onorari e dei diritti dell’avvocato per le attività di studio non richieste e per la ricerca di documenti, trattandosi appunto di atti finalizzati alla redazione dell’atto introduttivo, nella fattispecie scritto da altro legale.
Con il suddetto ricorso per revocazione, il ricorrente lamentava di esser stato considerato quale procuratore incaricato del compimento dei singoli atti processuali in relazione al giudizio davanti al TAR. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il suddetto ricorso, non sussistendo un’errata valutazione o interpretazione di documenti e risultanze processuali e non della relativa inesatta percezione: nello specifico gli errori denunciati non rientrano nella fattispecie dell’errore revocatorio, trattandosi di pretesi vizi in iudicando della sentenza impugnata su aspetti controversi che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti.
Compensi avvocati per fase di studio, se non c'è atto introduttivo non è dovuto
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10420 del 19/03/2015 e depositata in data 20/05/2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza n. 2481 del 01/02/2013 della Suprema Corte, la quale ha considerato come consequenziale e logico il mancato riconoscimento da parte del giudice a quo degli onorari e dei diritti dell’avvocato per le attività di studio non richieste e per la ricerca di documenti, trattandosi appunto di atti finalizzati alla redazione dell’atto introduttivo, nella fattispecie scritto da altro legale.
Con il suddetto ricorso per revocazione, il ricorrente lamentava di esser stato considerato quale procuratore incaricato del compimento dei singoli atti processuali in relazione al giudizio davanti al TAR. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il suddetto ricorso, non sussistendo un’errata valutazione o interpretazione di documenti e risultanze processuali e non della relativa inesatta percezione: nello specifico gli errori denunciati non rientrano nella fattispecie dell’errore revocatorio, trattandosi di pretesi vizi in iudicando della sentenza impugnata su aspetti controversi che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti.
Recent posts.
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia. [...]
La sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026 della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su un tema di grande rilievo teorico e pratico nell'ambito delle obbligazioni solidali passive: il rapporto tra l'azione di [...]
Recent posts.
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia. [...]

