Vizi facilmente riconoscibili, la locazione resta comunque valida
Con sentenza n. 10282, depositata il 20 maggio 2015, la Suprema Corte ha chiarito che se il conduttore, all’atto della stipulazione del contratto di locazione, non ha denunciato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente conoscibili, deve ritenersi che egli abbia – in modo implicito – rinunciato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui si trovava al momento della consegna. Infatti, in base alle clausole contrattuali, è rimessa alla diligenza del conduttore la constatazione dei vizi che non rendono possibile, o diminuiscono, il godimento del bene.
In base alla pronuncia, quindi, il conduttore non potrà in tali casi chiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o la riduzione del canone. Al contempo, egli non potrà nemmeno avvalersi dell’eccezione ex Art. 1460 c.c., in virtù della quale nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie.
Occorre infatti specificare che, sempre secondo la S. C., al conduttore non è consentito di astenersi dal pagamento del canone nemmeno laddove si verifichi una riduzione nel godimento del bene per fatto ricollegabile al locatore, atteso che la sospensione dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è legittima solo qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore.
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