
Affidamento minori, preferibile la madre anche con trasferimento
Con Sentenza n. 9633/15, depositata il 12 maggio 2015, la Suprema Corte ha statuito che – in tema di affidamento e collocamento dei figli – la presenza quotidiana materna sia insostituibile, nonostante la prole risulti affrancata dalla dipendenza fisico-materiale rispetto alla madre; ciò, anche laddove l’affidamento materno determini il trasferimento dei figli dal luogo di residenza ad altra città.
La pronuncia è ascrivibile ad una fattispecie particolare, risolta dal Giudice di legittimità entro i confini imposti dal paradigma dell’interesse, sempre superiore, del minore.
Il Tribunale di Castrovillari aveva accolto la domanda paterna di modifica delle condizioni della separazione consensuale, collocando le figlie presso la casa paterna; ciò, in conseguenza della decisione della madre, prima affidataria, di trasferirsi altrove per motivi di lavoro.
La Corte d’Appello, decidendo sul reclamo ex adverso proposto, rovesciava la sentenza di prime cure, confermando l’affidamento materno. Avverso tale pronuncia proponeva, quindi, ricorso per Cassazione il padre, determinando infine la conferma della sentenza della Corte territoriale.
Nonostante l’esigenza del rispetto della bigenitorialità anche in situazione di crisi matrimoniale, nessuna norma impone di privare il coniuge che debba trasferirsi dell’affido dei figli. Il Giudice ha, infatti, il solo dovere di valutare quale collocamento sia più funzionale per la prole. La valutazione di insostituibilità della presenza materna, ritenuta indispensabile per la crescita armoniosa dei bambini, è prevalsa sull’ostacolo del trasferimento, considerata la capacità di adattamento dei bambini. Per tali motivi la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali.

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