Infiltrazioni di umidità nell'appartamento? L'inquilino deve pagare l'intero canone
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1317 del 13 novembre 2014 e depositata il 26 gennaio 2015, nel richiamare il proprio precedente e consolidato orientamento, ha affermato che “in tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti”.
Le infiltrazioni lamentate dal conduttore non impedivano, secondo le risultanze della c.t.u. e fatte proprie dalla sentenza impugnata, il godimento del bene ma, semmai, ne limitavano «blandamente» l’uso.
L’esistenza di modesti vizi non può, alla luce del sopra richiamato orientamento, giustificare la sospensione del pagamento del canone.
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