
Concordato preventivo, al Giudice il controllo di legittimità sulla realizzabilità del piano
Con la sentenza n. 1521/2013 del presente commento la Corte di Cassazione ha delineato l’ambito del potere di controllo spettante al Tribunale, in sede di ammissione alla procedura concordataria, sulla relazione svolta dall’attestatore in merito alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano concordatario.
Con la sentenza in discorso è stato, infatti, affermato l’importante principio secondo cui “Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”.
Il controllo di legittimità, pertanto, riguarda esclusivamente il giudizio espresso dall’attestatore in ordine alla fattibilità del piano, indipendentemente dall’attestazione che accompagna tale giudizio.
Tale controllo consiste nel valutare se la procedura concordataria è effettivamente idonea a realizzare la sua causa concreta, vale a dire un assetto di interessi compatibile con il tipo di proposta formulata ai creditori.
Invece compete ai creditori il compito di valutare quali siano le probabilità di successo del piano concordatario ed i conseguenti rischi.

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Con la sentenza in discorso è stato, infatti, affermato l’importante principio secondo cui “Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”.
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