Il Tar Lombardia, con sentenza n. 1263/2014 depositata il 15 maggio, ha affrontato il delicato tema della revoca assessorile, rigettando il ricorso avverso la revoca di un assessore comunale, effettuata dal Sindaco di un Comune lombardo, e motivata con il venir meno del rapporto fiduciario alla base della nomina.
Seppur la revoca in questione costituisca atto di alta amministrazione, e non atto politico, il Tar ha stabilito, uniformandosi a precedente giurisprudenza, che tali atti “hanno natura ampiamente discrezionale e la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico/amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell’ente, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario”.
La motivazione politica, dunque, è sufficiente per la revoca assessorile, anche perché quest’ultima, risolvendosi in un atto di alta amministrazione, svolge una funzione di collegamento tra attività politica e attività amministrativa.