
Coniuge cambia sesso: la sentenza della Consulta sulla legittimità del matrimonio
La Corte costituzionale, con sentenza depositata l’11 giugno 2014, è tornata ad affrontare il tema del diritto all’identità individuale, nella particolare ottica del rapporto matrimoniale.
Il caso vedeva protagonisti due coniugi, i quali avevano manifestato la volontà di non sciogliere il vincolo matrimoniale, nonostante uno dei due (il marito) avesse cambiato sesso, e che dunque volevano ottenere la cancellazione dell’annotazione di “cessazione degli effetti del vincolo civile del matrimonio” apposta in calce all’atto di matrimonio dall’ufficiale di stato civile.
La Consulta ha così affermato, con la suddetta sentenza, che la rettifica del sesso di uno dei due coniugi non comporta automaticamente lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ben potendo questi continuare a convivere come coppia omosessuale, poiché, se così non fosse, si creerebbe un forte contrasto tra il diritto di autodeterminare la propria identità personale e il diritto alla conservazione della propria dimensione relazionale ed affettiva, quando essa sia stabile e continua.
Per questo motivo, ha dichiarato incostituzionali gli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), “nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata.”
I Giudici hanno poi auspicato, de jure condendo, che il Parlamento riconosca una forma di tutela più adeguata di questi tipi di unione, ad oggi fortemente discussi.
Il dibattito, come noto, è particolarmente delicato: da un lato, infatti, c’è chi sostiene l’intangibilità del “modello” di matrimonio eterosessuale, dall’altro, chi sottolinea l’esigenza di una libera e pacifica determinazione della propria vita di coppia.

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La Consulta ha così affermato, con la suddetta sentenza, che la rettifica del sesso di uno dei due coniugi non comporta automaticamente lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ben potendo questi continuare a convivere come coppia omosessuale, poiché, se così non fosse, si creerebbe un forte contrasto tra il diritto di autodeterminare la propria identità personale e il diritto alla conservazione della propria dimensione relazionale ed affettiva, quando essa sia stabile e continua.
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