
Accesso agli atti: ribadita necessità di notifica del ricorso ad uno dei controinteressati
Con sentenza n. 800 del 2012, il TAR Veneto ha ribadito la necessità di notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati anche nei ricorsi avverso il silenzio in tema di accesso agli atti. Ovviamente il controinteressato deve essere individuabile e sempre che il procedimento coinvolga e colpisca detto soggetto.
In particolare il Giudice Amministrativo ha statuito che: “la regola della notificazione ai controinteressati deve ritenersi applicabile e vigente anche nello speciale giudizio di accesso agli atti amministrativi di cui all’art. 25 L. 241/90. Sul punto va peraltro rilevato come alcuni orientamenti contrapposti siano stati ricondotti ad unità da una pronuncia del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 20 Aprile 2006 n. 7) che, pur qualificando l’accesso quale un vero e proprio diritto soggettivo, ha sancito che “non contrasta con la qualificazione di vero e proprio diritto soggettivo all’istanza di accesso la configurazione di tipo impugnatorio del mezzo di tutela giurisdizionale ….ed idonea a salvaguardare l’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei contro interessati”. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati e ai sensi dell’art. 27 del codice del Processo Amministrativo”.

Accesso agli atti: ribadita necessità di notifica del ricorso ad uno dei controinteressati
Con sentenza n. 800 del 2012, il TAR Veneto ha ribadito la necessità di notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati anche nei ricorsi avverso il silenzio in tema di accesso agli atti. Ovviamente il controinteressato deve essere individuabile e sempre che il procedimento coinvolga e colpisca detto soggetto.
In particolare il Giudice Amministrativo ha statuito che: “la regola della notificazione ai controinteressati deve ritenersi applicabile e vigente anche nello speciale giudizio di accesso agli atti amministrativi di cui all’art. 25 L. 241/90. Sul punto va peraltro rilevato come alcuni orientamenti contrapposti siano stati ricondotti ad unità da una pronuncia del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 20 Aprile 2006 n. 7) che, pur qualificando l’accesso quale un vero e proprio diritto soggettivo, ha sancito che “non contrasta con la qualificazione di vero e proprio diritto soggettivo all’istanza di accesso la configurazione di tipo impugnatorio del mezzo di tutela giurisdizionale ….ed idonea a salvaguardare l’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei contro interessati”. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati e ai sensi dell’art. 27 del codice del Processo Amministrativo”.
Recent posts.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di istanze di rimborso fiscale: la necessità di una richiesta dettagliata e completa. Questo pronunciamento non introduce novità rivoluzionarie, ma consolida [...]
La Corte di Cassazione con una recente sentenza del 24 aprile 2025, la n. 10813, approfondisce la questione in merito al fallimento del cessionario prima che venga completato il pagamento di un contratto pendente, così [...]
Tra slancio riformatore e richiami alla politica, il ruolo della Suprema Corte nell’Italia che cambia Un numero senza eguali nel panorama europeo: oltre 80.000 ricorsi l’anno. È questo il carico che ogni anno affronta la [...]
Recent posts.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di istanze di rimborso fiscale: la necessità di una richiesta dettagliata e completa. Questo pronunciamento non introduce novità rivoluzionarie, ma consolida [...]
La Corte di Cassazione con una recente sentenza del 24 aprile 2025, la n. 10813, approfondisce la questione in merito al fallimento del cessionario prima che venga completato il pagamento di un contratto pendente, così [...]