Azione di restituzione somma di denaro: onere probatorio a carico dell'attore
La Corte di Cassazione con la sentenza del 13 marzo 2013, n. 6295 ribadisce il principio, già espresso in precedenti pronunce (Cass. 22 aprile 2010, n. 9541, Cass. 9 agosto 1996, n. 7343) in base al quale la datio di una somma di danaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, l’accipiens, pur ammettendo la ricezione del denaro, non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità.
Pertanto, nel caso in cui l’attore fondi la sua domanda di restituzione su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del mutuatario circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l’onere della prova.
A parere della Suprema Corte, negare l’esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l’inefficacia o la modificazione o l’estinzione, ma significa negare il titolo posto a fondamento della domanda, benché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per quale tale somma sarebbe stata versata.
Pertanto, anche in tale ultima ipotesi, resta fermo l’onere probatorio a carico dell’attore – con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di mutuo – circa gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione.
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Pertanto, nel caso in cui l’attore fondi la sua domanda di restituzione su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del mutuatario circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l’onere della prova.
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