Successioni transfrontaliere, le novità introdotte dal Regolamento europeo
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 201/107 del 27 luglio 2012 il Regolamento del Parlamento e del Consiglio UE “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.“
La nuova normativa agevola notevolmente le successioni internazionali, in quanto fissa un unico criterio per determinare tanto la competenza giurisdizionale quanto la legge applicabile nei casi transfrontalieri: la residenza abituale del defunto.
Inoltre permette ai cittadini di pianificare la successione in anticipo, in un quadro giuridico totalmente chiaro.
Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.
Per conseguire tali obiettivi il regolamento regola con norme comuni la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento — o, secondo il caso, l’accettazione, — l’esecutività e l’esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie e introduce il certificato successorio europeo.
Il regolamento prevede un unico criterio per determinare la competenza giurisdizionale e la legge applicabile a una successione transfrontaliera: la residenza abituale del defunto al momento della morte. I cittadini residenti all’estero potranno tuttavia scegliere di sottoporre l’intera successione alle legge dello Stato di cui hanno la cittadinanza al momento della scelta o della morte. I cittadini europei potranno pianificare la successione in anticipo, in un quadro giuridico totalmente chiaro.
Il regolamento introduce poi un certificato successorio europeo che consentirà di far valere la qualità di erede o di amministratore testamentario in tutta l’Unione senza bisogno di ulteriori adempimenti.
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