Contratto del rappresentante concluso con se stesso, quando è annullabile
Nel caso di specie, la Suprema Corte si è occupata dell’annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi con il rappresentato e del contratto concluso dal rappresentante con se stesso. L’istituto viene disciplinato dall’art. 1395 del codice civile, il quale testualmente recita: “E’ annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia tale da escludere la possibilità di conflitto d’interessi. L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato”.
Con la sopra indicata pronuncia i giudici di legittimità hanno confermato che, in materia di annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso è idonea ad escludere il ricorrere di un ipotetico conflitto d’interessi e, pertanto, la stessa annullabilità del contratto nei soli casi in cui la suddetta autorizzazione sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali essenziali ed indispensabili ad assicurare la tutela del rappresentato e ad impedire eventuali abusi da parte del rappresentante.
Contratto del rappresentante concluso con se stesso, quando è annullabile
Nel caso di specie, la Suprema Corte si è occupata dell’annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi con il rappresentato e del contratto concluso dal rappresentante con se stesso. L’istituto viene disciplinato dall’art. 1395 del codice civile, il quale testualmente recita: “E’ annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia tale da escludere la possibilità di conflitto d’interessi. L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato”.
Con la sopra indicata pronuncia i giudici di legittimità hanno confermato che, in materia di annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso è idonea ad escludere il ricorrere di un ipotetico conflitto d’interessi e, pertanto, la stessa annullabilità del contratto nei soli casi in cui la suddetta autorizzazione sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali essenziali ed indispensabili ad assicurare la tutela del rappresentato e ad impedire eventuali abusi da parte del rappresentante.
Recent posts.
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia. [...]
La sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026 della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su un tema di grande rilievo teorico e pratico nell'ambito delle obbligazioni solidali passive: il rapporto tra l'azione di [...]
Recent posts.
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia. [...]

