Superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario: l’ultima parola alle ss.uu.

La Prima Sezione, durante l’analisi della controversia introdotta dalla parte ricorrente, procedeva a pronunciarsi sulla annosa questione della sorte del mutuo fondiario che fosse stato concesso in violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB.

La summenzionata norma attribuisce alla Banca d’Italia la determinazione dell’ammontare massimo dei finanziamenti, che viene individuato “in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi”.

Il percorso giurisprudenziale in materia si è nel tempo modificato, arrivando nel 2017 a ritenere convincente la teoria secondo la quale il superamento della soglia può comportare la nullità del contratto.

Secondo questo orientamento, infatti, la sanzione della nullità verrebbe a considerarsi come l’unico strumento possibile per tutelare la natura pubblica dell’interesse violato, essendo infatti a riguardo più volte stato dedotto il fatto che la previsione della soglia di finanziabilità è inerente a una necessità di regolamentazione degli obiettivi economici generali.

A tal proposito, si analizza di seguito che quanto deciso dalle Sezioni Unite in materia vuole essere una soluzione alle problematiche rimaste irrisolte.

In primo luogo, si propone che venga effettuata una verifica degli interessi specifici del caso concreto e solo qualora questi risultino non più protetti da tecniche ordinarie di natura qualificatoria, può intervenirsi anche senza la necessaria applicazione della nullità del contratto.

Sul punto, viene introdotto un percorso alternativo alla nullità che riguarda la possibilità di riqualificare il contratto alla stregua di un mutuo ipotecario di tipo ordinario, prescindendo dunque dal nomen iuris che le parti avevano inizialmente attribuito.

In questo modo, si avrebbe come conseguenza la neutralizzazione di tutte le garanzie speciali previste nei confronti del mutuante dalla legge, aventi ad oggetto i finanziamenti fondiari.

In altri termini, si prevede che “lo scarto di garanzia” avvenuto non vada ad incidere definitivamente sulla natura del contratto e sulla sua rispettiva validità, ma piuttosto unicamente sulla possibilità di applicare le conseguenze che sono riguardanti la legge sul finanziamento fondiario, consentendo in questo modo all’istituto di godere di una disciplina di favore che possa fare salvi gli scopi per cui lo stesso era stato predisposto.

 

Dott. Giuseppe Edoardo Tarabuso