Sull’improcedibiltà del ricorso per Cassazione ex art. 369 c.p.c.

Il ricorso per Cassazione, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., è improcedibile quando:
– non viene depositato nel giorno di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto;
– non vengono depositati insieme al ricorso per Cassazione (a parte il decreto di concessione del gratuito patrocinio):
la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui agli articoli 368 e 367 c.p.c.; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai n..1 e 2 dell’articolo 362 c.p.c.;
– La procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
– Gli atti processuali, i documenti , i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sulla improcedibilità del ricorso per Cassazione dipendente dalla mancata produzione della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata.

Emblematica, si presenta la sentenza n. 14/09/2023, n. 26597 (Cassazione sezione terza civile) con la quale è stato affermato che: <Per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema». In caso contrario, del resto, sarebbe impossibile per la Cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo. Tornando al caso specifico, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea) era priva dei dati sopra richiamati. A ben vedere, continua la decisione, mancava anche la specifica attestazione di provenienza del documento prodotto dal fascicolo informatico e la stessa attestazione di conformità all’originale. Il ricorso è stato giudicato improcedibile, sia perché l’unica copia della sentenza prodotta «è priva di qualsivoglia attestazione di cancelleria circa il numero identificativo e la data di pubblicazione, sia perché manca qualsiasi attestazione di conformità all’originale informatico, sia perché manca l’attestazione di conformità all’originale della copia della sentenza notificata alla ricorrente, con la relativa relata di notifica, ai fini della decorrenza del termine breve>.

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Il principio di recente è stato ribadito sempre dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1585 del 16.01.2024.

In sostanza, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., il ricorso per Cassazione è improcedibile quando unitamente al ricorso per Cassazione stesso non viene depositata la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata; non è sufficiente, però, che il ricorrente attesti che la copia depositata sia autentica, ma è necessario che l’attestazione di conformità riguardi una sentenza o provvedimento che sia stato pubblicato dalla cancelleria del Giudice a quo con indicazione della data e del numero attribuito dal sistema.

Il caso di specie di cui alla pronuncia sopra indicata (Cassazione n. 26597/2023), invero, presentava ulteriori peculiarità poiché – a parte la constatazione che era stata depositata una sentenza priva della data e del numero attribuito dal sistema – il ricorrente non aveva provveduto neppure ad effettuare l’attestazione di conformità della sentenza stessa all’originale e trattandosi di sentenza notificata difettava anche l’attestazione di conformità della relata di notifica.

Le precisazioni non sono senza importanza per le finalità del controllo che la Suprema Corte di Cassazione è tenuta ad effettuare sulla tempestività o meno della proposizione del ricorso per Cassazione e sul fatto se il provvedimento depositato sia proprio quello oggetto della specifica impugnazione.

Difatti, in relazione a tali aspetti, è stato specificatamente evidenziato (Corte di Cassazione sentenza n. 1585/2024) che: < la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d’altronde, di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato>.

Concludendo, quindi, ciò che si evince dalle predette pronunce è che la Corte di Cassazione non può limitarsi a basare le proprie verifiche su quanto viene dichiarato dal ricorrente per il tramite delle proprie attestazioni di conformità, ma deve necessariamente avere a disposizione il provvedimento impugnato con la data della pubblicazione ed il numero attribuito dal sistema non essendo – evidentemente – sufficiente ai fini del vaglio della procedibilità del ricorso medesimo una copia – sia pure autentica – del provvedimento impugnato che risulti essere priva di tali dati.

Avv. Maria Raffaella Talotta

Dott.ssa Serenella Angelini