Commento relativo all’ordinanza n.22454 del 6 agosto 2021- sez.1 civ.

Il seguente commento si propone di analizzare il nuovo arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione espresso con ordinanza n.22454 del 6 agosto 2021- Sez.1 Civ.

La Suprema Corte è intervenuta in merito alla rilevabilità della questione concernente l’incompletezza dell’elenco nominativo dei crediti, con relativa indicazione dei creditori, chiarendo che la completezza di quest’ultimo debba qualificarsi come requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva.

A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che:

l’incompletezza dell’elenco nominativo dei crediti, con relativa indicazione dei creditori, ai fini della dichiarazione di improcedibilità della domanda, può essere oggetto di rilevazione anche dopo la concessione del termine per il deposito del piano; inoltre, ha precisato che la stessa incompletezza può essere rilevata dal commissario giudiziale anche dopo l’apertura della procedura fino alla fase dell’omologazione legittimandone la richiesta di revoca dell’ammissione.

La suddetta ordinanza della Suprema Corte giunge a conclusione di una vicenda processuale che trae origine dalla sentenza con cui la Corte d’Appello di Napoli aveva rigettato un reclamo proposto, ex. art.18 della Legge Fallimentare, avverso la declaratoria fallimentare.

All’esito del giudizio di primo grado si giungeva alla dichiarazione di fallimento della società ricorrente, come logica conseguenza della dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.

A tal proposito, un ruolo centrale è stato ricoperto dalla relazione prodotta dal commissario giudiziale, nella quale sono state evidenziate irregolarità circa il corretto adempimento degli obblighi informativi concernenti il regolare deposito dell’elenco nominativo dei crediti con relativi creditori.

Per questi motivi, il Tribunale di Napoli aveva ritenuto di accogliere la richiesta di inammissibilità della proposta di concordato giudicando insormontabili le criticità e le omissioni presenti nella documentazione relativa all’elenco nominativo dei crediti.

In secondo grado, la Corte d’Appello respingeva il reclamo, proposto avverso la dichiarazione di fallimento, dalla società ricorrente: pertanto, interposta impugnazione avverso tale sentenza, si pronunciava nel merito la Suprema Corte.

La Suprema Corte, investita del ricorso, ha argomentato che l’elenco nominativo dei crediti, con indicazione dei rispettivi creditori, integra a pieno titolo uno dei requisiti di ammissibilità della domanda di concordato con riserva, ai sensi dell’art. 161, c.6 della Legge Fallimentare.

Ciò precisato, prosegue la Suprema Corte, non è da escludersi che una verifica circa la completezza, la regolarità e il mantenimento dei requisiti di ammissione al concordato preventivo possa essere effettuata anche in un momento successivo a quello del controllo iniziale, avente ad oggetto i suddetti presupposti, dal quale potrebbero logicamente discendere i provvedimenti ad esso conseguenti, quali la richiesta di revoca dall’ammissione al concordato preventivo.

A tal proposito, la Suprema Corte procede affermando, in garanzia del debitore che, prima che si proceda alla pronuncia di inammissibilità della richiesta di accesso al concordato preventivo e della conseguente dichiarazione di fallimento, debba essere rispettato il dettato dell’art. 162, comma 2, Legge Fallimentare, relativo all’obbligo di audizione del debitore al fine di consentirgli di svolgere le proprie difese prima della pronuncia definitiva nel merito.

La Suprema Corte conclude precisando che, quanto sopra riportato in merito all’audizione del debitore, non sia di necessaria applicazione nel caso in cui egli, in fase di procedura prefallimentare, sia stato posto in condizione, tramite sua audizione, di impostare la propria strategia difensiva sia a sostegno della propria richiesta di concordato preventivo, sia avverso la richiesta di dichiarazione di fallimento.