Rinvio delle udienze e sospensione dei termini relativi ai procedimenti civili e penali: la lettura orientata a cura dell’avv. Talotta

Il Governo ha emanato il decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che è stato  pubblicato in  G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020;  le sue disposizioni, in virtù dell’art. 127, sono entrate in vigore il  giorno stesso della sua pubblicazione. Detto Decreto ha abrogato quando precedentemente stabilito con i precedenti decreti che avevano generato non poche confusioni ed all’esito dei quali si era ritenuto – in tema di sospensione dei termini – di non considerare i termini processuali sospesi.

Il nuovo decreto legge, all’art. 83 comma 22, abroga espressamente gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e detta nuove disposizioni specifiche.

Il decreto regolamenta l’emergenza in due distinte fasi:

A.      Periodo dal 9 marzo al 15 aprile di blocco totale delle udienze con le eccezioni previste nel medesimo articolo e di cui da contezza di seguito;

B.      Periodo dal 16 aprile al 30 giugno; durante detto periodo è rimessa la gestione ai poteri organizzativi dei dirigenti degli uffici giudiziari (presidente della Corte di Appello, Presidenti degli Ordini, Capo della Procura).

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