Registro INIPEC, la validità degli indirizzi pec ai fini delle notifiche

Con ordinanza n. 29749 del 2019 la Corte di Cassazione ha posto rimedio all’errore commesso con l’ordinanza n. 24160 del 2019 riguardante l’inapplicabilità ai fini delle notifiche degli indirizzi pec estratti dal registro pubblico del sito www.inipec.gov.it.

Nell’ordinanza n. 24160 del 2019 La Corte ha affermato una inidoneità oggettiva del registro INIPEC, indicandolo espressamente come “non attendibile” da un precedente della Suprema Corte.

Classificando la questione come un palese errore materiale veniva proposta la correzione d’ufficio a norma del secondo inciso dell’art. 391-bis c.p.c., comma 1 e veniva fissata adunanza proprio a tale fine.

Secondo gli Ermellini nell’ordinanza il relatore avrebbe voluto, in realtà, soltanto evidenziare che le due notifiche del ricorso indirizzate al magistrato M. sia come domiciliato presso un indirizzo INIPEC riferito al Tribunale di Firenze come “prot.tribunale.firenzegiustiziacert.it”, sia come domiciliato presso un indirizzo estratto dal REGINDE e riferito allo stesso Tribunale come “cancelleria.immiglrazione.tribunale.firenzegiustizia.it”, riguardavano indirizzi soggettivamente non riferibili – al contrario di quanto dichiarato nelle relate di notifica telematica – quali pretesi luoghi di elezione di domicilio al magistrato.

Sicché, al di là delle espressioni usate, il Relatore avrebbe voluto alludere, con riferimento al caso di quello estratto dall’INIPEC (ma non diversamente per quello estratto dal REGINDE) ad una mera inidoneità sul piano soggettivo, cioè per non essere esistenti indirizzi di tal fatta come riferibile al magistrato, nel Registro INIPEC (e nel registro REGINDE), cioè – in sostanza – per non essere presenti in detto registro (e nel REGINDE) indirizzi di domiciliazione elettiva del magistrato in servizio presso un tribunale in plessi organizzatori come quelli dei due indirizzi utilizzati.

La correzione è stata l’occasione giusta per poter confermare l’orientamento secondo cui: “In materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INIPEC, sia nel ReGindE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia“.

Avv. Gavril Zaccaria