Azione revocatoria, l’anomalia del pagamento

Con ordinanza n. 25725 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sulla definizione di mezzo anomalo di pagamento.

La Curatela Fallimentare aveva promosso dinanzi il Tribunale di Vicenza un’azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2 L. Fall., nei confronti di una società in nome collettivo avente ad oggetto il pagamento, da parte della società poi fallita, di debiti sussistenti nei confronti di detta società, avvenuto per il mezzo di girata apposta su cambiale tratta dal debitore all’ordine proprio, non accettata dal trattario e peraltro da quest’ultimo poi onorata alla scadenza.

Il Tribunale accoglieva la domanda rientrando, a suo dire, l’operazione tra i mezzi anomali di pagamento.

Di avviso contrario era la Corte di Appello di Venezia che accoglieva l’impugnazione della società creditrice ritenendo che i pagamenti effettuati a mezzo di cambiali e vaglia cambiari siano da considerarsi sempre mezzi normali.

Il Fallimento, dunque, ricorreva in Cassazione affidandosi a due motivi.

Con il primo motivo ricordava che la cambiale tratta non accettata, ancorché originariamente all’ordine proprio, rappresentava un mezzo anomalo di pagamento suscettibile di revocatoria.

Con il secondo motivo lamentava che la Corte territoriale non avesse valutato che l’anomalia del pagamento riguardava le modalità di pagamento diverse (cambiale tratta non accettata pagata un anno dopo la scadenza del debito) rispetto a quelle concordate contrattualmente (ricevuta bancaria a 60 giorni).

Quanto al primo motivo, la Corte osserva che “ogni tratta contiene in sé un ordine di pagamento delegatorio e che non è per nulla detto che a ciò segua l’assunzione dell’obbligo da parte del delegato trattario (con conseguente transito della delegazione da solvendi a promittendi): il traente ben può vietare l’accettazione dell’ordine (art. 27 comma 2 legge cambiaria); né il trattario è tenuto ad accettarlo (art. 1269 c.c., comma 2). In ogni caso, quand’anche non accettato, il pagamento fatto dal trattario (secondo quanto per l’appunto accaduto nel caso concreto) ha pur sempre natura delegatoria (realizzando, in specie, il fenomeno della c.d. celeritas coniungendarum inter se actionum, per cui un unico pagamento viene a estinguere due distinte obbligazioni)… Non per questo, tuttavia, sarebbe corretto considerarlo – visto il comune, frequentissimo utilizzo che se ne fa in pratica – come un mezzo anormale di pagamento”. Da ciò conseguiva il rigetto del primo motivo.

Quanto al secondo motivo, gli Ermellini ritenevano che meritasse accoglimento in quanto la Corte Appello aveva trascurato di prendere in considerazione le caratteristiche concrete della vicenda in questione, come rappresentate dal fatto che la tratta non accettata (bensì onorata dal trattario) è intervenuta a tacitazione di debiti scaduti ormai da un considerevole lasso di tempo e per i quali le parti avevano originariamente previsto un sistema di pagamento (ricevuta bancaria a 60 giorni) non poco diverso da quello poi attuato.
La distanza temporale dalla scadenza del debito e la rilevante diversità del sistema di pagamento adottato rispetto a quello originariamente stabilito sono, secondo gli Ermellini, fattori potenzialmente in grado di rendere “anormale” il pagamento.

Sulla base di tali motivi la Corte accoglieva il secondo motivo di ricorso e cassava la sentenza impugnata.

Avv. Gavril Zaccaria