Deposito telematico: è la ricevuta di consegna che attesta la data di presentazione del ricorso?
Con ordinanza n. 23771 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sulla tempestività del deposito telematico di un ricorso.
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un cittadino bengalese dinanzi la Corte di Appello di L’Aquila avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila, comunicata in data 4 maggio 2016, che, confermando la decisione della Commissione territoriale di Ancona, respingeva la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e di permesso per ragioni umanitarie.
Il Collegio d’Appello dichiarava, infatti, inammissibile l’impugnazione ritenendola tardiva perché depositata solo il 7 giugno 2016, oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza.
Il cittadino bengalese ricorreva in Cassazione lamentando l’erroneità della pronuncia in quanto il deposito del ricorso nell’ambito del pct doveva considerarsi perfezionato con la ricezione della cd. seconda pec ossia della ricevuta di consegna.
Ed infatti la ricevuta risultava essere stata generata dal sistema il 2.6.2019.
Gli Ermellini confermano gli assunti del ricorrente ricordando che “in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis comma 7, conv. con modifiche in L. n. 221 del 2012” (cfr. Cass., 1 marzo 2018, n. 4787).
Avv. Gavril Zaccaria

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Ed infatti la ricevuta risultava essere stata generata dal sistema il 2.6.2019.
Gli Ermellini confermano gli assunti del ricorrente ricordando che “in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis comma 7, conv. con modifiche in L. n. 221 del 2012” (cfr. Cass., 1 marzo 2018, n. 4787).
Avv. Gavril Zaccaria
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