Estinzione del processo, l’eccezione va sollevata entro la prima difesa utile

Con ordinanza n. 16144/2019 la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui l’eccezione di estinzione del processo, a causa della tardiva riassunzione dello stesso, deve essere sollevata entro la prima difesa utile (a seguire la riassunzione). Ove non fosse sollevata non potrà essere utilizzata come motivo di gravame.

Il caso da cui prende le mosse la pronuncia della Corte era stato interrotto in Appello a seguito del deposito della notifica di decesso dell’assistito. Infatti, l’art. 300 c.p.c. stabilisce che se uno degli eventi notoriamente interruttivi si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti . Prosegue al secondo comma affermando che: “Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo precedente”.

Dunque, il dies a quo da cui decorre il termine per la riassunzione del processo deve individuarsi in quello della dichiarazione in udienza dell’evento o dell’avvenuta notifica.

La riassunzione e la notifica del ricorso, nel caso di specie avveniva però oltre tre mesi dalla dichiarazione/notificazione dell’interruzione; per questo motivo la controparte eccepiva la tardività della riassunzione. Conseguentemente, il giudice dichiarava estinto il processo.

La Cassazione con l’ordinanza citata ha confermato da un lato l’effetto automatico dell’interruzione, non essendo necessario aspettare il provvedimento dichiarativo dell’intervenuta interruzione. Dall’altro lato ha ribadito che la tardività della riassunzione deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima difesa disponibile, non essendo la stessa utilizzabile come motivo di gravame.

Diana De Gaetani