CRIF, come funziona la cancellazione dalla centrale rischi

Quello dell’iscrizione in Crif e delle modalità della relativa cancellazione CRIF è, attualmente, un tema di ampissimo interesse, considerata la vastità dei soggetti interessati dalla procedura.

Per comprenderne la regolamentazione, è opportuno partire dalla individuazione delle competenze della Crif: si tratta dell’ente che gestisce il principale sistema di informazioni creditizie (SIC) in Italia, ovvero l’EURISC, un complesso di informazioni creditizie in cui confluiscono i dati relativi alle esposizioni debitorie – c.d. crediti in sofferenza – dei consumatori e delle imprese nei confronti delle banche o qualsiasi altro intermediario di credito.

Nella banca dati della Crif, dunque, sono presenti i dati relativi ai soggetti che hanno richiesto finanziamenti ad istituti di credito o bancari: si tratta di un raggruppamento sia di dati positivi relativi a finanziamenti con rimborso regolare, sia di dati negativi riferiti a finanziamenti con rimborso irregolare e/o assente.

È fondamentale sottolineare che non basta un semplice ritardo nel pagamento di una rata per entrare a far parte dell’elenco dei cattivi pagatori; il soggetto autorizzato a concedere il prestito non segnala immediatamente il mancato pagamento al CRIF.

Gli intermediari finanziari rispettano una sorta di “periodo di tolleranza” prima della segnalazione. Solitamente la segnalazione dei consumatori nell’elenco CRIF dei cattivi pagatori avviene se la rata non viene pagata per più di due mesi.

In questo caso l’intermediario ha inoltre il dovere di segnalare al debitore insolvente un ultimatum per la regolarizzazione della propria posizione; se il debitore non provvede a pagare tutti gli arretrati entro 15 giorni la segnalazione diventerà effettiva.

Gli intermediari devono segnalare al proprio cliente insolvente la possibilità dell’avvio della segnalazione, ma il CRIF non è obbligato a segnalare al cliente che il suo nome è all’interno dell’elenco dei cattivi pagatori.

Va da sé che l’iscrizione nella banca dati della Crif quale “cattivo pagatore”, che avviene mediante segnalazione dell’istituto di credito erogante il finanziamento non rimborsato secondo le dovute modalità, comporta il rischio di futuri dinieghi di finanziamento da parte degli istituti di credito; per tale ragione, ottenere la cancellazione del proprio nominativo da tale black list, diventa essenziale al fine di poter nuovamente accedere al credito.

Le norme previste dall’Autorità per la tutela della privacy in relazione alla cancellazione dei dati riferiti a contratti di finanziamento stipulati da un cattivo pagatore, sono molto chiare e così sintetizzabili:

  1. quando si chiede un finanziamento bisogna attendere il tempo necessario all’istruttoria. Passati 180 giorni dalla data di richiesta del finanziamento, è dato presentare istanza di cancellazione CRIF;
  2. dopo aver richiesto un finanziamento, nel caso venga rifiutato, si può presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del rifiuto di finanziamento;
  3. dopo aver chiesto un finanziamento, se interviene da parte del richiedente rinuncia, è dato presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 30 (trenta) dalla data in cui la rinuncia stessa è comunicata;
  4. quando il pagamento di una o due rate, oppure una o  due mensilità di un rimborso di prestito sono avvenuti in ritardo, è possibile presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di regolarizzazione dei pagamenti;
  5. quando il ritardo nel pagamento si è registrato per più di due rate o due mensilità di un rimborso di prestito, si può presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla regolarizzazione del pagamento;
  6. quando il prestito non è stato rimborsato, ma si è addivenuto successivamente ad un accordo transattivo (a saldo e stralcio) con la finanziaria che ha erogato il prestito o con una società di recupero crediti a cui il credito è stato ceduto, è possibile presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di formalizzazione dell’accordo transattivo. In questo caso, all’istanza di cancellazione CRIF deve essere allegata una “liberatoria” rilasciata dal soggetto con cui è stato formalizzato l’accordo transattivo;
  7. quando il prestito non è stato rimborsato e non si è addivenuto ad alcun accordo transattivo (a saldo e stralcio) con la finanziaria che ha erogato il prestito o con una società di recupero crediti a cui il credito è stato ceduto, è possibile presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di scadenza del contratto di prestito;
  8. laddove il soggetto segnalato sia stato truffato, ossia quando qualcuno  ha ottenuto indebitamente un finanziamento a nome del terzo, che è poi stato registrato al CRIF, è possibile inviare l’istanza di cancellazione CRIF, allegando copia della denuncia presentata alle forze dell’ordine.

In tutti questi casi, la cancellazione avverrà automaticamente, secondo le tempistiche sopra elencate, nel rispetto del Codice Deontologico. Gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di fornire al CRIF con tempestività le informazioni in merito al pagamento dei propri clienti eseguiti per regolarizzare la propria posizione debitoria.

Chiunque abbia tenuto una condotta finanziaria esemplare, può invece richiedere la cancellazione CRIF in qualsiasi momento, fermo restando che verrebbe annullata una referenza importante, nel momento in cui la banca o finanziaria, dovesse valutare l’opportunità di concedere un finanziamento, le eventuali condizioni, le prestazioni accessorie. In questo caso dunque, l’operazione sarebbe poco proficua.

Infine, qualora il consumatore ritenga che l’istituto di credito abbia segnalato i suoi dati al CRIF in maniera non corretta o che gli stessi siano trattati non in conformità alla normativa, il consumatore può richiederne la modifica o la cancellazione dall’Eurisc, rivolgendosi direttamente al CRIF, o all’Istituto finanziatore con cui ha il rapporto creditizio.

Se il cliente si rivolge direttamente all’istituto finanziario e la richiesta verrà considerata corretta, si potrà ottenere l’immediata variazione o cancellazione all’interno dell’Eurisc.

Se il consumatore decide di rivolgersi al CRIF, viceversa, non potrà ottenere un riscontro immediato in quanto la Società non ha la possibilità di variare o cancellare i dati autonomamente: a seguito della richiesta, il CRIF dovrà richiedere all’istituto di credito una verifica e dovrà, di conseguenza, ottenere una risposta dall’istituto di credito stesso prima di poter dare un riscontro al cliente.

Entro 15 giorni dalla richiesta, Il CRIF è obbligato a dare una prima risposta alla segnalazione, indicando l’esito delle verifiche o fornendo un nuovo termine entro il quale dovrà fornire riscontro (al massimo altri 15 giorni); laddove l’istituto di credito non fornisca riscontro alla richiesta del CRIF, lo stesso potrà inibire a chiunque consulti l’Eurisc la visibilità dei dati relativi al rapporto di credito oggetto di verifica e la visibilità dei relativi dati sarà quindi sospesa per tutto il tempo di definizione della pratica.

Molto spesso ci si è chiesti se raccogliere dati in CRIF, non rappresenti una violazione della privacy dei consumatori; ciò, anche laddove questi siano cattivi pagatori.

A tale quesito ha fornito risposta il garante, stabilendo che – laddove le informazioni riguardino inadempimenti di qualsivoglia natura nei pagamenti delle rate – non è necessario il consenso al trattamento dei dati personali di chi faccia richiesta di prestito, dovendo ritenersi preminente la tutela del credito.

In ogni caso i consumatori hanno diritto di accesso alle proprie informazioni, ai sensi del D. lgs. 101/2018 (che ha abrogato e modificato l’art.7 del Decreto Legge 196/2003), al fine di conoscere la propria posizione finanziaria in EURISC.

Infine, qualora i dati non vengano cancellati automaticamente, il nostro Ordinamento appresta una serie di strumenti ai quali il soggetto segnalato può fare ricorso onde ottenere l’immediata cancellazione.

Segnatamente, laddove l’invito dell’istante alla immediata cancellazione della segnalazione non sortisca effetto, è possibile presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale.

Il ricorso all’Autorità Giudiziaria, comunque, è possibile anche a prescindere dal reclamo all’Arbitro e ben può sostanziarsi in un’azione ex art. 700 c.p.c., finalizzata ad ottenere l’immediata cancellazione dell’iscrizione; ciò, attesa la mancanza di un procedimento cautelare tipico.

Acclarata la illegittimità dell’iscrizione, è poi possibile agire, in sede ordinaria, per ottenere il ristoro dei danni subiti a fronte della ingiusta segnalazione.

In tal caso, è onere del soggetto che assume l’illegittimità della segnalazione “a sofferenza” del proprio nominativo alla Centrale dei rischi, fornire la prova di avere subìto, in conseguenza di ciò, un concreto pregiudizio (ex multis: Cass. Civ. n. 8421/2011; Cass. Civ. n. 6199/2004; Cass. Civ. n. 4881/2004; Cass. Civ. n. 4366/2003; Cass. Civ. n. 2679/1997; Trib. Torino 20.5.2015; Trib. Perugia 6.3.2014; App. Milano 8.6.1999; Trib. Bologna 25.5.2005.

Quanto alla natura del danno risarcibile, occorre distinguere tra danno patrimoniale (danno emergente/perdita subita: es. smobilizzazione di investimenti a causa della illegittima segnalazione ovvero lucro cessante/mancato guadagno: es. perdita di opportunità imprenditoriali a causa della conseguente interruzione del credito) e danno non patrimoniale (reputazionale).

Ai fini della dimostrazione del concreto pregiudizio subìto, non può tuttavia essere invocata la tesi del danno in re ipsa, poiché «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo» (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 26972/2008oltre la giurisprudenza di seguito citata).

Qualora il danno sia provato nell’an, ma non possa essere determinato nel suo preciso ammontare, sarà possibile ottenere la liquidazione equitativa dello stesso, ai sensi dell’articolo 1226 c.c. e tenendo in adeguata considerazione: la gravità della colpa dell’intermediario; l’intensità della lesione alla reputazione di “buon pagatore” subita dal soggetto segnalato; la natura imprenditoriale dell’attività svolta dal soggetto illegittimamente iscritto; il periodo di tempo durante il quale l’erronea segnalazione è stata mantenuta (ex multis, Trib. Firenze 10.4.2014; Trib. Modena 20.3.2012; ABF Napoli 6564/2016; ABF Roma 217/2013; ABF Napoli n. 1773/2013; ABF Napoli n. 5609/2013; ABF Roma n. 217/2013; ABF Napoli n. 5609/2013).

Salvatore Cosentino