Rottamazione cartelle, la legittimazione all’esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato

La Corte Costituzionale, con sentenza n32/2019, ha stabilito la non sussistenza di contrasti tra la disciplina della cd rottamazione delle cartelle e le prerogative legislative Regionali.

La pronuncia origina da una richiesta, sollevata dalla Regione Toscana, concernente l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c.4 e 11-quater, del D.L. 148/2017, poi convertito con L. 172/2017.

In base al dettato normativo, possono essere rottamati i debiti relativi a carichi affidati ad agenti della riscossione:

  1. a) dal 2000 al 2016: se non oggetto di dichiarazione o nel caso di piani di dilazione non ammessi a definizione agevolata per mancato tempestivo pagamento;
  2. b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Inoltre, per le entrate di Regioni, Provincie e Città Metropolitane non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale e notificati entro il 17 ottobre 2017, è possibile l’esclusione delle relative sanzioni, fatti salvi gli effetti della definizione agevolata delle controversie tributarie.

Secondo i rimettendo, tale disciplina confliggeva con gli artt. 117, c.3 e 4, e 119, c.1 e 2, Cost., poiché comporterebbe un gettito sfavorevolmente influente, in contrasto con il principio di legislazione concorrente in materia tributaria e con il principio di autonomia tributaria regionale, premiando le Amministrazioni meno tempestive ed efficienti.

La Consulta ha statuito a riguardo che “la finalità di tale disciplina è che la nuova Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata ad Equitalia, non si trovi già un pesante arretrato condizionante il suo operato. Dunque, nel rispetto della legislazione concorrente tale procedura è caratterizzata da esigenze unitarie che impongono una disciplina omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati”.

La Corte costituzionale non rileva, nella norma in questione, un limen tra tributi statali e regionali, ritenendo che la suesposta procedura sia da ricondurre al sistema della riscossione mediante ruoli e che l’intervento del legislatore non è diretto, in via principale, a disciplinare tributi, tuttavia l’impatto su questi è d’uopo per un riassetto della procedura esecutiva in questione.

La Consulta, sulla scorta di tali considerazioni, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità.

Luca Chiaretti