Finanziamento dei soci, l'ambito oggettivo di applicazione dell’art. 2467 c.c.
La I Sezione Civile della Cassazione, con sentenza n. 3017/2019, ha rimosso i contorni di incertezza intorno alla definizione nozionistica di “finanziamento dei soci”.
“Non è possibile limitare la regola ai sensi dell’art. 2467 c.c. alla categoria dei contratti di credito, estendendosi questa anche ad operazione, a qualsiasi titolo o causa, che comportino un’attribuzione patrimoniale compatibile con l’obbligo di futuro rimborso della medesima”.
Il suesposto principio di diritto trae origine da una sentenza del Tribunale di Tortona che postulava la mascherata natura di finanziamento di un credito di WKI s.r.l. verso X s.r.l., sulla base di “una persistente attività creditoria di WKI s.r.l. a favore di X s.r.l., nonostante la notevole sproporzione tra debiti e patrimonio netto della debitrice”. Conseguentemente affermava, dunque, la postergazione del soddisfacimento di WKI s.r.l., nel Fallimento di X s.r.l., rispetto agli altri creditori.
WKI reputava, erroneamente secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 2467 cc. limitato alle ipotesi di mutuo, anticipazione, apertura di credito (cd contratti di credito) e ad altre forme dissimulatrici di finanziamento, tuttavia, non desumibili sulla scorta di una mera condotta passiva del socio di fronte ad un proprio credito.
Gli Ermellini, sostenendo l’erronea qualificazione della nozione di finanziamento, data dal ricorrente, rigettavano il ricorso.
Luca Chiaretti

Finanziamento dei soci, l'ambito oggettivo di applicazione dell’art. 2467 c.c.
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“Non è possibile limitare la regola ai sensi dell’art. 2467 c.c. alla categoria dei contratti di credito, estendendosi questa anche ad operazione, a qualsiasi titolo o causa, che comportino un’attribuzione patrimoniale compatibile con l’obbligo di futuro rimborso della medesima”.
Il suesposto principio di diritto trae origine da una sentenza del Tribunale di Tortona che postulava la mascherata natura di finanziamento di un credito di WKI s.r.l. verso X s.r.l., sulla base di “una persistente attività creditoria di WKI s.r.l. a favore di X s.r.l., nonostante la notevole sproporzione tra debiti e patrimonio netto della debitrice”. Conseguentemente affermava, dunque, la postergazione del soddisfacimento di WKI s.r.l., nel Fallimento di X s.r.l., rispetto agli altri creditori.
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