Periodo di prova: il licenziamento intimato non dev'essere motivato
“Nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l’interesse di entrambe le parti a sperimentarne la convenienza, pertanto è illegittimamente stipulato se la verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo”.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con ordinanza del 29 marzo depositata l’11 luglio 2018, n. 18268.
I fatti prendono avvio dal ricorso presentato da V.A. avverso la declaratoria di licenziamento intimata dalla Gesan S.r.l., con il quale veniva eccepita la nullità del patto di prova.
Il ricorso de quo veniva rigettato dal Tribunale di Crotone con sentenza, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro, sulla base del fatto che “se pur la prestazione in precedenza svolta dal V. presso differenti imprenditori che avevano reso il servizio dato in appalto alla Gesan srl, era di contenuto identico a quella oggetto del patto di prova, la stessa era stata eseguita nei confronti di soggetti totalmente differenti e non legati da rapporti con gli altri imprenditori”.
Il V. proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso de quo ricordando che il patto di prova non si può stipulare nel caso in cui la verifica delle prestazioni lavorative svolte sia già intervenuta per le stesse mansioni con esito positivo e ribadendo un principio ormai consolidato secondo il quale “la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile solo se, in base all’apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute” (Cass. n. 15059/015), con la conseguenza che “il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso; incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l’onere di provare, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova”(Cass. n. 1180/2017).
Dott.ssa Nashira Puccio

Periodo di prova: il licenziamento intimato non dev'essere motivato
“Nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l’interesse di entrambe le parti a sperimentarne la convenienza, pertanto è illegittimamente stipulato se la verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo”.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con ordinanza del 29 marzo depositata l’11 luglio 2018, n. 18268.
I fatti prendono avvio dal ricorso presentato da V.A. avverso la declaratoria di licenziamento intimata dalla Gesan S.r.l., con il quale veniva eccepita la nullità del patto di prova.
Il ricorso de quo veniva rigettato dal Tribunale di Crotone con sentenza, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro, sulla base del fatto che “se pur la prestazione in precedenza svolta dal V. presso differenti imprenditori che avevano reso il servizio dato in appalto alla Gesan srl, era di contenuto identico a quella oggetto del patto di prova, la stessa era stata eseguita nei confronti di soggetti totalmente differenti e non legati da rapporti con gli altri imprenditori”.
Il V. proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso de quo ricordando che il patto di prova non si può stipulare nel caso in cui la verifica delle prestazioni lavorative svolte sia già intervenuta per le stesse mansioni con esito positivo e ribadendo un principio ormai consolidato secondo il quale “la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile solo se, in base all’apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute” (Cass. n. 15059/015), con la conseguenza che “il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso; incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l’onere di provare, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova”(Cass. n. 1180/2017).
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