
Instaurazione di una nuova famiglia: stop all'assegno di mantenimento
“L’instaurazione di una nuova famiglia, anche di fatto, da parte del coniuge separato fa venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di mantenimento a carico dell’altro coniuge, a prescindere da ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la fase precedente di convivenza matrimoniale”.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza n. 16982/2018 del 27 giugno 2018.
I fatti prendono avvio dalla sentenza che dichiarando la separazione di Z. dal coniuge B.A., l’aveva a lui addebitata per avere abbandonato la casa coniugale e gli aveva imposto il pagamento di un assegno di mantenimento alla moglie.
Il Z. ha impugnato la sentenza de qua dinnanzi alla Corte di Appello di Perugia che ha rigettato il gravame, sostenendo che non vi era prova che l’abbandono della casa coniugale fosse stato determinato da una decisione della moglie di mandarlo via né dalla sua infedeltà, poiché questa era riferibile ad un tempo successivo all’allontanamento del marito dalla casa.
Avverso tale sentenza il Z. ha proposto ricorso in Cassazione, cui si è opposta la coniuge.
La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte di Appello sulla base del fatto che “Il ricorrente aveva articolato una prova specifica diretta a dimostrare la relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie, al fine di dimostrare, non solo l’addebitabilità della separazione, ma anche l’insussistenza delle condizioni per imporgli l’obbligo di corrisponderle l’assegno di mantenimento, per avere la B. instaurato una convivenza stabile e continuativa con un altro uomo”.
I giudici di merito non avevano ammesso tale prova a causa della sua genericità ma senza tenere conto della facoltà del giudice di porre ai testi domande utili a chiarire se la relazione extraconiugale si sia tramutata in una convivenza avente i caratteri della stabilità e continuità, idonea a conferire un grado di certezza al rapporto di fatto, anche tenuto conto della circostanza rilevante, seppur non decisiva (Cass. n. 2709/2009), dell’eventuale nascita di un figlio.
La questione che viene in rilievo è se e in che termini la convivenza intrattenuta dal coniuge separato incida sull’attribuzione e sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento a suo favore.
Nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il condivisibile principio secondo il quale l’instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno a carico dell’altro coniuge.
Dott.ssa Nashira Puccio

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“L’instaurazione di una nuova famiglia, anche di fatto, da parte del coniuge separato fa venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di mantenimento a carico dell’altro coniuge, a prescindere da ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la fase precedente di convivenza matrimoniale”.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza n. 16982/2018 del 27 giugno 2018.
I fatti prendono avvio dalla sentenza che dichiarando la separazione di Z. dal coniuge B.A., l’aveva a lui addebitata per avere abbandonato la casa coniugale e gli aveva imposto il pagamento di un assegno di mantenimento alla moglie.
Il Z. ha impugnato la sentenza de qua dinnanzi alla Corte di Appello di Perugia che ha rigettato il gravame, sostenendo che non vi era prova che l’abbandono della casa coniugale fosse stato determinato da una decisione della moglie di mandarlo via né dalla sua infedeltà, poiché questa era riferibile ad un tempo successivo all’allontanamento del marito dalla casa.
Avverso tale sentenza il Z. ha proposto ricorso in Cassazione, cui si è opposta la coniuge.
La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte di Appello sulla base del fatto che “Il ricorrente aveva articolato una prova specifica diretta a dimostrare la relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie, al fine di dimostrare, non solo l’addebitabilità della separazione, ma anche l’insussistenza delle condizioni per imporgli l’obbligo di corrisponderle l’assegno di mantenimento, per avere la B. instaurato una convivenza stabile e continuativa con un altro uomo”.
I giudici di merito non avevano ammesso tale prova a causa della sua genericità ma senza tenere conto della facoltà del giudice di porre ai testi domande utili a chiarire se la relazione extraconiugale si sia tramutata in una convivenza avente i caratteri della stabilità e continuità, idonea a conferire un grado di certezza al rapporto di fatto, anche tenuto conto della circostanza rilevante, seppur non decisiva (Cass. n. 2709/2009), dell’eventuale nascita di un figlio.
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