
Negoziazione assistita: il contributo unificato è dovuto?
Con la circolare in materia di spese di giustizia del 14.6.2018, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha ritenuto di dover nuovamente ribadire la non debenza del contributo unificato sia per la fase di competenza del PM che per quella eventualmente di competenza del Tribunale.
Va ricordato che il D.L n. 132 del 2014 convertito in Legge n. 162 del 2014 prevede la possibilità che le Parti possano concludere con l’assistenza obbligatoria di uno o più difensori accordi di negoziazione assistita che possano incidere sui rapporti matrimoniali sostitutivi dei relativi procedimenti giurisdizionali (separazioni personali, scioglimento del matrimonio, cessazione effetti civili, modifiche delle condizioni).
Concluso l’accordo, le Parti devono presentarlo al PM per ottenere il nulla osta (in assenza di figli minori o equiparati) ovvero l’autorizzazione (in presenza di figli minori o equiparati), in tale ultimo caso ove il PM ritenga di non concedere l’autorizzazione gli atti devono essere trasmessi al Presidente del Tribunale, il quale, o un Giudice dallo stesso delegato, stabilisce, secondo le forme dei provvedimenti emessi in camera di consiglio, se concedere o meno l’autorizzazione richiesta.
La precedente circolare del 29.7.2015 aveva già segnalato la gratuità di tale procedimento, specificando che nulla era dovuto: né il contributo unificato né l’imposta di bolo né i diritti di copia riconducendo l’attività del PM o quella eventualmente successiva del Presidente del Tribunale in una mera attività di controllo e verifica di natura amministrativa.
L’assenza del Contributo unificato conferma la ratio della legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in commento.
Prof. Avv. Sergio Scicchitano

Negoziazione assistita: il contributo unificato è dovuto?
Con la circolare in materia di spese di giustizia del 14.6.2018, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha ritenuto di dover nuovamente ribadire la non debenza del contributo unificato sia per la fase di competenza del PM che per quella eventualmente di competenza del Tribunale.
Va ricordato che il D.L n. 132 del 2014 convertito in Legge n. 162 del 2014 prevede la possibilità che le Parti possano concludere con l’assistenza obbligatoria di uno o più difensori accordi di negoziazione assistita che possano incidere sui rapporti matrimoniali sostitutivi dei relativi procedimenti giurisdizionali (separazioni personali, scioglimento del matrimonio, cessazione effetti civili, modifiche delle condizioni).
Concluso l’accordo, le Parti devono presentarlo al PM per ottenere il nulla osta (in assenza di figli minori o equiparati) ovvero l’autorizzazione (in presenza di figli minori o equiparati), in tale ultimo caso ove il PM ritenga di non concedere l’autorizzazione gli atti devono essere trasmessi al Presidente del Tribunale, il quale, o un Giudice dallo stesso delegato, stabilisce, secondo le forme dei provvedimenti emessi in camera di consiglio, se concedere o meno l’autorizzazione richiesta.
La precedente circolare del 29.7.2015 aveva già segnalato la gratuità di tale procedimento, specificando che nulla era dovuto: né il contributo unificato né l’imposta di bolo né i diritti di copia riconducendo l’attività del PM o quella eventualmente successiva del Presidente del Tribunale in una mera attività di controllo e verifica di natura amministrativa.
L’assenza del Contributo unificato conferma la ratio della legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in commento.
Prof. Avv. Sergio Scicchitano
Recent posts.
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18464 del 16 maggio 2025, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Salvatore Staiano, ha ammesso l’utilizzo, da parte degli avvocati della difesa, dei file di [...]
In un’epoca in cui ogni informazione diffusa sul web sembra destinata a restare per sempre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14488/2025, affronta una questione tanto attuale quanto delicata: il rapporto tra il [...]
In materia di interessi previsti dal d.lgs n. 231 del 2002 e in particolare sui debiti oggetto di procedure concorsuali aperte, la Cassazione, con una recente ordinanza, chiarisce come l’esclusione dall’applicazione del tasso legale di [...]
Recent posts.
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18464 del 16 maggio 2025, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Salvatore Staiano, ha ammesso l’utilizzo, da parte degli avvocati della difesa, dei file di [...]
In un’epoca in cui ogni informazione diffusa sul web sembra destinata a restare per sempre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14488/2025, affronta una questione tanto attuale quanto delicata: il rapporto tra il [...]