Notifica del verbale: quando decorre il termine?

Con sentenza n. 7066 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione si è trovata nuovamente a dover precisare la decorrenza del termine per la notifica di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada.

Nel caso in esame l’automobilista si lamentava dinanzi il Giudice di Pace di Milano della tardività della notifica di un verbale la cui violazione era stata accertata con sistema di rilevamento automatico.

Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e, pertanto, il Comune di Milano ricorreva in appello.

Il Tribunale rigettava il gravame confermando l’annullamento del verbale.

L’Ente, pertanto, ricorreva in Cassazione, sostenendo, che nel caso di rilevamento automatico dell’infrazione, l’accertamento dell’illecito avviene necessariamente in un momento successivo e richiede un’attività istruttoria complessa – a mezzo dell’esame dei fotogrammi e l’incrocio dei dati – finalizzata a riscontrare il nesso tra il veicolo di cui è stato registrato il transito e la proprietà dello stesso.

Conseguentemente, sostiene il ricorrente, il momento dal quale decorre il termine per la notifica del verbale non può che coincidere con quello dell’effettivo accertamento dell’infrazione.

Gli Ermellini non sono dello stesso avviso e ricordano che, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall’art. 201 cod. strada (oggi novanta) salvo che ricorra l’ipotesi prevista dall’ultima parte del citato art. 201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell’Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile (per tutte, Cass. 25/03/2011, n. 6971; Cass. Sez. U. 09/12/2010, n. 24851).

Sicchè la Legge prevede solo una ipotesi per la quale il termine di 90 giorni possa decorrere in un momento successivo rispetto a quello della esecuzione della violazione ossia l’ipotesi in cui vi siano difficoltà da parte dell’Amministrazione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza per fatti addebitabili al trasgressore stesso (tardiva trascrizione trasferimento della proprietà del veicolo; omissione di comunicazione del mutamento di residenza), e non certo il caso oggi in esame nella quale le responsabilità  sono addebitabili alle difficoltà dell’Amministrazione di gestire un numero elevato di violazioni registrate dai rilevatori di velocità.

La Corte ritiene quindi che nel bilanciamento tra le esigenze dell’Amministrazione e il diritto di difesa del trasgressore, quest’ultimo non può essere particolarmente compresso giacchè al trasgressore deve essere riconosciuto il diritto di venire a conoscenza della violazione in un termine congruo al fine di poter predisporre un’adeguata difesa.

Sicché eventuali difficoltà di ordine organizzativo della P.A. non possono rappresentare una adeguata giustificazione per comprimere il diritto di difesa e soprattutto il diritto a conoscere la violazione in tempi ragionevoli.

Avv. Gavril Zaccaria